C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 22/03/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 42 promosso dalla POL. DIL. U. MANDOLESI in data 13/03/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 05/06/2023 all’allenatore LATTANZI PEPPINO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 08/03/2023
a seguito del reclamo n. 42 promosso dalla POL. DIL. U. MANDOLESI in data 13/03/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 05/06/2023 all’allenatore LATTANZI PEPPINO applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 08/03/2023
- sentita la reclamante alla richiesta audizione;
- letti tutti gli atti;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica fino al 5 giugno 2023 all’allenatore LATTANZI PEPPINO, tesserato per la Pol. D. U. Mandolesi “ Per comportamento gravemente offensivo e gravemente minaccioso durante e al termine della gara nei confronti dell’arbitro.“
Contro tale decisione ha proposto reclamo la società, chiedendo l’annullamento della sanzione o quantomeno una sua riduzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, mettendo in rilievo che il direttore di gara non aveva emesso alcun provvedimento nei confronti dell’allenatore durante la gara, né di espulsione né di ammonizione o semplice richiamo, come avrebbe dovuto fare se lo stesso si fosse reso responsabile dei comportamenti offensivi o minacciosi imputategli e precisando che lo stesso si era limitato a protestare, forse in maniera veemente, ma senz’altro senza pronunciare né minacce né offese nei confronti del direttore di gara.
Alla richiesta audizione la società ha ribadito quanto esposto nel reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo va parzialmente accolto
La lettura del rapporto dell’arbitro - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti - consente di verificare che, in effetti, il direttore di gara non ha emesso alcun provvedimento nei confronti dell’allenatore sanzionato durante lo svolgimento della gara, il che conferma la versione della società in relazione al comportamento tenuto dal Lattanzi durante l’incontro.
Va pertanto sanzionato il comportamento gravemente offensivo tenuto dall’allenatore alla fine dell’incontro, che rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 36 CGS, con applicazione della squalifica fino all’8 aprile 2023.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica all’allenatore LATTANZI PEPPINO al 08/04/2023.
Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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