C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo del 20.02.2023 S.S.D. CITTÀ DI ISERNIA S.LEUCIO Decisione GST C.U. N.87 DEL 15.02.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 05/2022-2023 – CSAT DECISIONE sul reclamo del 20.02.2023 proposto dalla SSD Citta di Isernia San Lucio avverso la decisione del G.S. del 15.01.2023 pubblicata sul C.U. n. 87 – Ammenda di € 400,00 perché “…al 20’ del secondo tempo della gara del 12.02.2023, Aurora Ururi 1924 vs Città di Isernia San Leucio, i sostenitori dell’Isernia lanciavano diversi oggetti in direzione di un calciatore locale, senza colpire, nel contempo gli tiravano una sostanza liquida non riconosciuta colpendolo al viso, senza procurare danni, altresì frasi ingiuriose…” (suppl rapp. a.a e rapp. c.c.); gara ASD Aurora Ururi 1924 – SSD Città di Isernia San Leucio disputata il 12.02.2023.

Reclamo del 20.02.2023 S.S.D. CITTÀ DI ISERNIA S.LEUCIO Decisione GST C.U. N.87 DEL 15.02.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 05/2022-2023 – CSAT

DECISIONE

sul reclamo del 20.02.2023 proposto dalla SSD Citta di Isernia San Lucio avverso la decisione del G.S. del 15.01.2023 pubblicata sul C.U. n. 87 – Ammenda di € 400,00 perché “…al 20’ del secondo tempo della gara del 12.02.2023, Aurora Ururi 1924 vs Città di Isernia San Leucio, i sostenitori dell’Isernia lanciavano diversi oggetti in direzione di un calciatore locale, senza colpire, nel contempo gli tiravano una sostanza liquida non riconosciuta colpendolo al viso, senza procurare danni, altresì frasi ingiuriose…” (suppl rapp. a.a e rapp. c.c.); gara ASD Aurora Ururi 1924 – SSD Città di Isernia San Leucio disputata il 12.02.2023.

La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo indicato in epigrafe ed esaminati gli atti, osserva quanto segue: Preliminarmente va evidenziato che questa Corte d’appello sportiva, pur ritenendo i fatti narrati in epigrafe poco consoni ai regolamenti sportivi, ritiene tuttavia che l’ammenda irrogata meriti una riduzione per le motivazioni di seguito espresse e le correlate circostanze attenuanti. In primis va evidenziato che nulla quaestio in ordine alle frasi ingiuriose rivolte da sostenitori della squadra ospite ad un calciatore di quella locale che non vanno rivalutate in questa sede. Quello che invece va rivalutato nell’odierno ricorso, è l’episodio riferito al lancio di oggetti e sostanza liquida sempre nei confronti di un calciatore locale che lo hanno colpito senza procurare alcun danno, atteggiamento sicuramente poco sportivo di per sè che va però esaminato tenendo conto che gli oggetti lanciati dal pubblico ospite non possono ritenersi potenzialmente contundenti quali “piattino di plastica, nastro adesivo e sostanza liquida”, quindi sostanzialmente poco pericolosi. Infatti, la lettura attenta del supplemento di rapporto di cui sopra evidenzia due situazioni importanti: - la prima, riferita al fatto che gli oggetti lanciati all’indirizzo di un calciatore locale, fanno riferimento ad un arco temporale brevissimo, atteso che l’episodio è avvenuto “al 20° del secondo tempo”; - la seconda, riferita al fatto che piattino di plastica, nastro adesivo e sostanza liquida non bene identificata, non solo sono oggetti poco pericolosi (di solito visto il peso svolazzano), ma non hanno, ovviamente, causato alcun danno al calciatore di che trattasi con l’effetto che non può rinvenirsi, nel caso di specie, un pericolo reale per la salute di chi è stato colpito. L’azione, pertanto, rimane circoscritta nel comportamento oltraggioso e potenzialmente pericoloso in misura minima. Dette circostanze attenuanti giustificano una riduzione dell’ammenda irrogata.

P.Q.M.

La Corte sportiva di appello, in parziale accoglimento del reclamo indicato in epigrafe e proposto dalla SSD Città di Isernia San Leucio, decide di ridurre la sanzione dell’ammenda da € 400,00 ad € 200,00, disponendo altresì la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva di II° grado.

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