C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 17/03/2023 – Delibera – RECLAMO DEL 24.02.2023 S.S.D. CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO Decisione GST C.U. N. 89 del 22.02.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 06/2022-2023 – CSAT DECISIONE sul reclamo n. 06/2022-2023 CSAT, proposto dalla società S.S.D. Città di Isernia S. Leucio in data 24.02.2023 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 89 del 22.02.2023; visto il reclamo e i relativi atti; visti tutti gli atti di causa; relatore all’udienza l’Avv. Gabriele Siciliano; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RECLAMO DEL 24.02.2023 S.S.D. CITTA’ DI ISERNIA S.LEUCIO Decisione GST C.U. N. 89 del 22.02.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 06/2022-2023 - CSAT

DECISIONE

sul reclamo n. 06/2022-2023 CSAT, proposto dalla società S.S.D. Città di Isernia S. Leucio in data 24.02.2023 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 89 del 22.02.2023; visto il reclamo e i relativi atti; visti tutti gli atti di causa; relatore all’udienza l’Avv. Gabriele Siciliano; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Città di Isernia S. Leucio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara S.S.D. Città di Isernia S. Leucio /SSDARL U.S. Campobasso Calcio 1919 del 19.02.2023 del campionato di Eccellenza. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante l’ammenda di € 800,00 perché “ prima dell’inizio della gara i due commissari di campo designati riscontravano insieme con gli agenti di polizia presenti, che tutta la ringhiera della balaustra del settore ospiti era cosparsa di una sostanza collosa che la rendeva potenzialmente pericolosa; inoltre perché prima dell’inizio della gara veniva esploso nel settore occupato dai propri sostenitori n. 1 petardo ed accesi due fumogeni; perché durante lo svolgimento del minuto di raccoglimento stabilito dal C.R. Molise propri sostenitori cantavano e urlavano; perché al 30° del primo tempo veniva acceso un ulteriore fumogeno di colore viola; infine, perché in occasione della realizzazione di una rete da parte della squadra locale, proprio sostenitore, non identificato entrava indebitamente nel recinto di gara ed esultava dietro le panchine”. La società reclamante, che ha sostenuto l’annullamento della sanzione pecuniaria comminata e, in subordine, la sua riduzione, deduce la mancanza di alcun tipo di pericolosità della sostanza collosa cosparsa sulla ringhiera della balaustra del settore ospiti oltre alla mancanza di prova sull’addebitabilità del fatto in capo ai tifosi della società reclamante, con la conseguenza che quest’ultima non possa rispondere a titolo di responsabilità oggettiva; deduce altresì l’assenza di responsabilità in relazione ai canti e cori di alcuni tifosi durante il minuto di silenzio in quanto non rientranti nei fatti puniti dall’art. 28 comma 4 del CGS, così come osserva che il tifoso che avrebbe esultato alla rete della squadra si trovava all’interno del terreno di gioco già prima della gara mostrando familiarità con i commissari di campo e tale da indurre a credere che fosse un loro collaboratore; quanto all’accensione del petardo e dei fumogeni, deduce che l’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei alla prevenzione di comportamenti violenti e la concreta cooperazione con le forze dell’ordine ha consentito di evitare qualsiasi comportamento violento della propria tifoseria, cosi limitando al minimo anche la condotta della propria tifoseria in relazione all’accensione del petardo e dei fumogeni. CONSIDERATO IN DIRITTO. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto. Dal referto arbitrale, alla voce pubblico e incidenti ed a quella di varie ed eventuali, nulla viene segnalato dal direttore di gara e solo dal rapporto del Commissario di campo vengono evidenziate le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale; e, però, quanto alla sostanza collosa rinvenuta sulla ringhiera della balaustra della tribuna riservata al settore ospiti, accertata alla presenza degli agenti di P.S. e dello steward dei tifosi del Campobasso, dal rapporto del Commissario di campo non si evidenzia nulla sull’autore del gesto, con la conseguenza che non vi è prova sul fatto che la sostanza collosa possa essere stata cosparsa dai tifosi della società reclamante e/o da persone facenti capo, direttamente o indirettamente, alla medesima società; allo stesso modo, quanto ai cori ed urla provenienti da alcuni tifosi della società reclamante al momento del minuto di silenzio, il Commissario di campo rimane del tutto generico senza specificare alcuna tipologia di espressione in modo da poter consentire una valutazione sulla irrispettosità, offesa, e denigrazione dei cori e delle urla; quanto, infine, alla presenza della persona che esultava dietro la panchina al momento della rete dell’Isernia, dal rapporto del Commissario di campo si evidenzia che lo stesso usciva spontaneamente dal terreno di gioco senza porre in essere alcun tipo di comportamento oltraggioso e/o violento nei confronti di chicchessia; in relazione alle suddette condotte, si ritiene che non possa addebitarsi nulla nei confronti della società a titolo di responsabilità oggettiva; ed invero, nello specifico, la normativa federale prevede che la società sportiva risponda, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato dei dirigenti e dei tesserati, nonché dei soci e dei non soci a cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società stessa e di tutti coloro che svolgono qualsiasi attività, all’interno o nell’interesse della società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale; la stessa normativa considera la società responsabile anche per la condotta del personale addetto ai servizi della stessa e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco che in trasferta; la responsabilità in esame viene quindi attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato (art.2 3), per violazione del divieto di scommesse (art.24), per inosservanza degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione di fatti violenti (art. 25), per fatti violenti dei sostenitori (art.26), per comportamenti discriminatori (art. 28), per illecito sportivo (art. 30 comma 4), per inottemperanza all’obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo (art. 30 comma 7), per violazione in materia gestionale ed economica (art. 31), per violazione in materia di tesseramento (art. 32); in sostanza si configura un trasferimento in capo alla società della responsabilità di tutte le persone che a vario titolo agiscono nell’interesse della società o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva; affinché la fattispecie risulti integrata devono sussistere, quindi, i seguenti elementi: la sussistenza del fatto previsto come illecito sportivo comunque previsto e punito dal codice di giustizia sportiva; la commissione dello stesso da parte di tesserati, dirigenti, soci, sostenitori, ecc. della società; l’imputabilità a titolo di colpa o di dolo del fatto al suo autore;

nella fattispecie è indubitabile come per il rinvenimento della sostanza collosa sulla ringhiera della tribuna dei tifosi ospiti non ne possa rispondere la società reclamante, sia perché rimasto sconosciuto l’autore del fatto che, semmai, ha posto in essere uno scherzo di cattivo gusto, e sia perché la sostanza collosa è da ritenersi priva di seria ed effettiva pericolosità e tale da non poter essere individuata nella casistica di cui agli artt. 6, 25, 26 e 28 del CGS; allo stesso modo, i cori e le grida durante il minuto di silenzio, da parte di alcuni sostenitori dell’Isernia, in quanto evidenziati in modo del tutto generico e rimasti privi di alcuna specificazione da parte del Commissario di campo, non possono individuarsi nell’ambito dell’art. 25 comma 3° del CGS; cosi come non può rapportarsi ad alcuna norma del CGS la presenza del sostenitore nel terreno di gioco, uscito spontaneamente a richiesta dei Commissari di campo e rimasta priva di alcuna connotazione e/o manifestazione oltraggiosa e/o violenta nei confronti di chicchessia. Nei confronti della società reclamante è addebitabile, invece, una responsabilità oggettiva, ex art. 25 comma 3° del CGS, per l’introduzione e l’accensione di materiale pirotecnico, quali petardi e fumogeni che, comunque, non risultano essere stati lanciati all’interno del terreno di gioco; nei confronti della stessa si ritiene operante, però, la attenuante di cui all’art. 29, ultimo comma, atteso che la società ha sicuramente cooperato con le forze dell’ordine e con le autorità preposte, anche osservando quanto previsto dal provvedimento prefettizio emanato per l’ordine pubblico al fine di prevenire fatti violenti e/ o discriminatori, tant’è, che anche in considerazione della rilevanza della gara, derby molisano, non sono accaduti fatti gravi e/o di particolare rilievo, prima, durante e dopo la partita, di talché la sanzione irrogata dal Giudice sportivo non può che essere ridotta anche per tale circostanza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione dell’ammenda da € 800,00 (ottocento/00) a € 400,00 (quattrocento/00). Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia sportiva di II Grado. Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

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