C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 03/03/2023 – Delibera – gara del 25/ 2/2023 REAL PETTORANELLO – U.S. SANT ANGELO

gara del 25/ 2/2023 REAL PETTORANELLO - U.S. SANT ANGELO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 01/3/2023; richiesto ed acquisito agli atti il supplemento di rapporto arbitrale; letti gli atti arbitrali ufficiali, rileva che al 41’ del secondo tempo, subito dopo la convalida della rete del 3-1, il calciatore RINALDI Paolo Fiore (U.S. Sant Angelo) si avvicinava con aria minacciosa all’arbitro e lo colpiva con la mano semichiusa sul petto. Il colpo subito provocava forte dolore e faceva indietreggiare di qualche metro il direttore di gara il quale, subito dopo, decideva di rientrare nel proprio spogliatoio. In questo frangente gli si avvicinava il calciatore CHARAF Younes (U.S. Sant Angelo) il quale gli rivolgeva frase irriguardosa e gli lanciava uno sputo, colpendolo alla coscia sinistra. Rientrato nel proprio spogliatoio, l’arbitro constatava un deciso arrossamento della parte colpita e, considerato il persistere del forte dolore al petto, non era più nelle condizioni psicofisiche per continuare ad arbitrare la gara e decideva di sospendere definitivamente la gara. Continuando a sentire dolore al petto, decideva, una volta lasciato l’impianto di gioco, di raggiungere il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo sternale da percosse con prognosi di 4 giorni, come da certificato medico allegato al referto. Questo GST ritiene che il comportamento del calciatore Rinaldi Paolo Fiore configuri una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta, che rientra tra quelle previste dall’art. 35 CGS. Nel caso di specie, infatti, si rinviene un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzatosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, secondo la definizione del legislatore federale. Per tutti questi motivi, visti ed applicati l’art. 10 e l’art. 35 CGS ed il Comunicato Ufficiale n. 49/A FIGC del 12 ottobre 2023

D E C I D E

1. di infliggere alla società U.S. Sant Angelo la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3 a 0; 2. di squalificare il calciatore RINALDI Paolo Fiore (U.S. Sant Angelo) fino a tutto il 30 giugno 2025 (ai sensi del comma 4 del citato art. 35 CGS); 3. di squalificare il calciatore CHARAF Younes (U.S. Sant Angelo) fino a tutto il 30 giugno 2023. La sanzione inflitta al calciatore RINALDI Paolo Fiore (U.S. Sant Angelo) deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara (art. 35, comma 7 CGS).

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