C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 03/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 2/2023 CASTELLO DEL MATESE – GIOVENTU MACCHIAGODENESE

gara del 26/ 2/2023 CASTELLO DEL MATESE - GIOVENTU MACCHIAGODENESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 01/03/2023; richiesto ed acquisito agli atti il supplemento di rapporto arbitrale; letti gli atti ufficiali arbitrali di gara, rileva che al 40’ del secondo tempo l’arbitro espelleva i calciatori CIARDIELLO Manuel (Castello del Matese) e NOTTE Manuel (Gioventu Macchiagodenese) rei entrambi di condotta violenta nei confronti dell’avversario. Nel frattempo entrava sul terreno di gioco l’assistente di parte della società ospite NOTTE Antonio con l’intento di separare i due calciatori, ma veniva colpito con un pugno dal Ciardiello, pugno che causava fuoriuscita di sangue dal labbro inferiore. A questo punto, in segno di protesta, tutti i tesserati ospiti abbandonavano il terreno di gioco e rientravano nello spogliatoio, comunicando all’arbitro la propria volontà di rinunciare alla prosecuzione della gara. L’arbitro entrava nello spogliatoio della società Gioventu Macchiagodenese ed invitava tutti a ripresentarsi in campo ed a riprendere la gara. I tesserati della società, però, non desistevano dal proprio proposito e rinunciavano al proseguimento della gara. A questo punto, era il 43’ del secondo tempo, l’arbitro emetteva il triplice fischio e poneva fine all’incontro; considerato che la società Gioventu Macchiagodenese non ha fatto pervenire giustificazioni in merito per cui è da ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visti ed applicati gli articoli 10, comma 1 e 38, comma 1 CGS e 53, commi 2 e 7 NOIF

D E C I D E

1. di infliggere alla società Gioventu Macchiagodenese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, penalizzandola altresì di un punto in classifica; 2. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 150, relativa alla prima rinuncia; 3. di squalificare il calciatore CIARDIELLO Manuel (Castello del Matese) per sei (6) gare effettive, ai sensi del citato art. 38, c.1 CGS 4. di squalificare il calciatore NOTTE Manuel (Gioventu Macchiagodenese) per tre (3) gare effettive, ai sensi del citato art. 38, c.1 CGS.

 

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