C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 08/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 2/2023 AMATORI MACCHIAGODENA – OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO

gara del 26/ 2/2023 AMATORI MACCHIAGODENA - OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 91 del 01-03-2023 – pag. 2172; considerato che: - la società Olimpic Isernia S.Agapito ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente - la società Amatori Macchiagodena non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Olimpic Isernia S.Agapito chiede l’applicazione ai danni della società Amatori Macchiagodena della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver fatto partecipare alla gara in epigrafe, in qualità di assistente di parte, CELIMA Nicola (31.12.2009) che non aveva titolo perché, a detta della società reclamante, minore di 14 anni ed inoltre perché non tesserato per la società Amatori Macchiagodena. Osserva questo GST. Il reclamo, così come proposto dalla società Olimpic Isernia S.Agapito, è meritevole di accoglimento. L’art. 63, comma 2 NOIF stabilisce che “….. le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell’arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara…”. Il Celima, non avendo ancora compiuto il 14esimo anno di età, ha un’età inferiore a quella stabilita per la partecipazione alla gara in epigrafe e, per lo stesso motivo, non può essere tesserato per la società Amatori Macchiagodena in qualità di tecnico, di dirigente o di calciatore, come confermato dal competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise con una nota agli atti. Ne consegue, pertanto, che il Celima ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare. Tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 10, comma 6, lettera a) e 63, comma 2 NOIF

D E C I D E

1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia S.Agapito per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di infliggere alla società Amatori Macchiagodena la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 a 3; 3. di inibire il dirigente firmatario della lista dei calciatori CELIMA Maurizio (Amatori Macchiagodena) fino a tutto il 22/03/2023; Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS.

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