C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 17/03/2023 – Delibera – gara del 15/ 3/2023 OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO – RUFRAE PRESENZANO

gara del 15/ 3/2023 OLIMPIC ISERNIA S.AGAPITO - RUFRAE PRESENZANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che trattandosi di gara di Molise Cup di Seconda Categoria occorre far riferimento al Regolamento della medesima manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 3 ottobre 2022, in particolare il paragrafo B.13 – Disciplina Sportiva; considerato preliminarmente che: - la società Olimpic Isernia S.Agapito ha fatto pervenire il preannuncio di reclamo ed il reclamo medesimo nei termini e nei modi previsti dal citato Regolamento ed in particolare dal CU 19/A FIGC; - la società Rufrae Presenzano non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito;; letto il reclamo rileva che la società Olimpic Isernia S.Agapito chiede l’applicazione ai danni della società Rufrae Presenzano della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nel corso della gara in epigrafe, un calciatore che non aveva titolo a prendervi parte perché, a detta della società reclamante, non tesserato. Infatti veniva inserito nella lista dei calciatori consegnata all’arbitro il calciatore DI PINTO Giuseppe (21/05/2001) che prendeva parte all’incontro con la maglia n. 8 pur non essendo tesserato per la società Rufrae Presenzano; Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia S.Agapito non è fondato e, pertanto, non è meritevole di accoglimento. Infatti, interessato della questione, il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ha comunicato a questo GST che il calciatore Di Pinto risultava essere tesserato per la società Rufrae Presenzano alla data di disputa della gara, come si evince dalla nota di risposta in atti dell’Ufficio Tesseramenti. Tutto ciò premesso,

D E C I D E

1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia S.Agapito per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il risultato: Olimpic Isernia S.Agapito - Rufrae Presenzano 5-4; Il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, di cui all’art. 48 CGS, sarà addebitato sul conto campionato della società reclamante giacente presso il CR Molise.

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