C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società CBS SCUOLA CALCIO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 09/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara CBS SCUOLA CALCIO – USD VANCHIGLIA 1915, disputata in data 05/02/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B

Reclamo della società CBS SCUOLA CALCIO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 09/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara CBS SCUOLA CALCIO – USD VANCHIGLIA 1915, disputata in data 05/02/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B

Con reclamo pervenuto in data 15/02/2023 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preavviso del 10/02/2023, la società CBS SCUOLA CALCIO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi del dirigente, Sig. Giuseppe Trentinella, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 10/03/2023 con la seguente motivazione: “Nel corso di tutta la partita ha tenuto un atteggiamento insolente e provocatorio sia nei confronti dei giocatori avversari (giungendo anche ad insulti) che nei confronti dei componenti della panchina avversaria, tanto che l'assistente arbitrale n. 1 è stato costretto a frapporsi fra le due panchine per evitare che la situazione potesse degenerare, proprio a causa del comportamento inqualificabile del sig. Trentinella”. Con riferimento alla predetta squalifica, la società reclamante ne chiede la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e sottolineando che il proprio dirigente si sia limitato a reagire a provocazioni provenienti dalla squadra avversaria. Il ricorso è inammissibile. L’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva, al terzo comma, stabilisce che “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese [...]”. Nel caso di specie la sanzione inflitta al Sig. Trentinella è pari a 29 giorni, pertanto soggiace alla declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale delibera di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società CBS SCUOLA CALCIO ASD e, per l’effetto, conferma la squalifica del medesimo fino al 10/03/2023. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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