C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD LA NUOVA LANZESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 65 del 02/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD BRANDIZZO – ASD LA NUOVA LANZESE, disputata in data 29/01/2023, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone C

Reclamo della società ASD LA NUOVA LANZESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 65 del 02/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD BRANDIZZO – ASD LA NUOVA LANZESE, disputata in data 29/01/2023, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone C

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 04/02/2023, la società ASD LA NUOVA LANZESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che sanziona la medesima società, così come la squadra avversaria, con la sconfitta a tavolino con il risultato di 0 – 3, a seguito della sospensione della gara al minuto 42 del secondo tempo di gioco, con la seguente motivazione: “[…] ritenuta la responsabilità solidale delle suddette società per il mancato regolare svolgimento della partita, dato che al parapiglia hanno preso parte i tesserati di ambedue le squadre senza che i rispettivi dirigenti e capitani si attivassero per riportare la calma (e benché il direttore di gara avesse invitato quantomeno i capitani a fare ciò)[…]”. Con riferimento alla predetta decisione, la Società reclamante ne chiede l’annullamento avanzando la richiesta di giocare i 3 minuti finali della gara, contestando la decisione dell'arbitro di sospendere la partita poiché non riteneva sussistenti le condizioni di sicurezza per il prosieguo della gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, nel referto arbitrale il direttore di gara ricostruisce puntualmente la dinamica degli eventi, descrivendo il clima di tensione presente sul terreno di gioco e motivando la propria decisione di sospendere la competizione in ragione degli scontri sul campo, sia tra gli opposti giocatori sia nei confronti dell’arbitro stesso. L’art. 10, comma quinto, CGS stabilisce che “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”. Il giudizio tecnico, che l'ordinamento sportivo rimette all'arbitro, attiene a quell'area assolutamente insindacabile che investe le decisioni adottate sul campo. Nel caso di specie, la decisione di sospendere la gara adottata dal direttore di gara rientra nella materia di decisioni insindacabili. D'altra parte, tutte le affermazioni poste a fondamento del ricorso non trovano alcun riscontro negli atti di gara.  Il ricorso, pertanto, si rivela infondato e va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società ASD LA NUOVA LANZESE. In conseguenza del rigetto, dispone addebitarsi il contributo di reclamo, che risulta versato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it