C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società ACD BRIGA NOVARESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 65 del 02/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD VERBANIA CALCIO – ACD BRIGA, disputata in data 22/01/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

Reclamo della società ACD BRIGA NOVARESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 65 del 02/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD VERBANIA CALCIO – ACD BRIGA, disputata in data 22/01/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 08/02/2023, regolarmente preceduto da preannuncio del 04/02/2023, la società ACD BRIGA NOVARESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che respinge il ricorso presentato dalla medesima società in data 22/01/2023 con la seguente motivazione: “[…] ritenuto che la decisione di far proseguire l'azione di gioco sia stata assunta dall’arbitro nell'esercizio della sua discrezionalità (in merito alla quale questo Giudice non ha competenza alcuna) e senza palese violazione della regola invocata dalla ricorrente DELIBERA di respingere il ricorso dell' ACD BRIGA, omologando il risultato ottenuto in campo […]”. Con riferimento alla predetta decisione, la Società reclamante ne chiede l’annullamento con conseguente ripetizione della gara, contestando le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure, sostenendo che l’arbitro, durante la gara del 22/01/2023 Verbania Calcio – Briga, sia incorso in errore tecnico per l’errata applicazione della Regola n. 5 punto 13 del Regolamento Giuoco Calcio, non avendo interrotto il gioco a seguito di un infortunio del portiere, e che non vi sia a tal riguardo un potere discrezionale da parte dell’arbitro, dilungandosi in una dettagliata elencazione degli eventi di gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, nel referto arbitrale il direttore di gara non riconosce di essere incorso in errore. Osserva questa Corte che la reclamante, invocando il disposto dell’art. 10, comma quinto, CGS si riferisce a fatti “non valutabili con criteri esclusivamente tecnici”, mentre in realtà l'intera impugnazione si fonda, sottolineandolo ripetutamente, su un asserito errore tecnico. Ma il giudizio tecnico, che l'ordinamento sportivo rimette all'arbitro, attiene a quell'area assolutamente insindacabile che investe le decisioni adottate sul campo e, pertanto, nel caso di specie è la stessa configurazione dei motivi di reclamo a prestare il fianco alla fondamentale obiezione che si verte nella materia di decisioni insindacabili. D'altra parte, tutte le affermazioni poste a fondamento del ricorso non trovano alcun riscontro negli atti di gara. Peraltro, come noto, filmati televisivi, comunque di incerta provenienza, non possono mai trovare ingresso per la valutazione della dinamica di gioco e tantomeno per l'individuazione di presunti errori tecnici. Il ricorso, pertanto, si rivela infondato e va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società ACD BRIGA. In conseguenza del rigetto, dispone addebitarsi il contributo di reclamo, che non risulta versato.

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