C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 65 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – IVREA disputata in data 28.1.2023, Campionato Under 16 Regionale, Girone A.

Reclamo della società A.S.D. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 65 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – IVREA disputata in data 28.1.2023, Campionato Under 16 Regionale, Girone A.

Con reclamo inviato in data 6.2.2023, la OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore SPAGNOLI Giacomo con la squalifica per cinque gare e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette i fatti addebitati al proprio calciatore, ma afferma che la condotta del giocatore ha avuto connotati meno gravi di quanto descritto nel provvedimento impugnato. Leggere di “pugni” e “fendenti” e non di semplici manate oltretutto involontarie e prive di effetti lesivi sferrate prima ad un avversario col pallone fuori dal campo e poi ad un altro dopo l’espulsione, non appare congruo al fatto. La Società tiene inoltre a precisare che lo SPAGNOLI, anche attraverso il reclamo, manifesta le proprie scuse nei confronti degli avversari vittime dei suoi gesti. Il reclamo può trovare accoglimento. Il provvedimento impugnato riporta in modo impeccabile i fatti descritti nel referto arbitrale che, come noto, costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (art. 61 CGS) A norma dell'art. 19 comma 2 CGS, vanno, tuttavia, valorizzate la giovane età del calciatore e le scuse espresse tramite la società di appartenenza, circostanze che possono consentire una, seppur lieve, riduzione della sanzione a carico dello SPAGNOLI che può essere contenuta nella squalifica per quattro turni di gara Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo,

RIDUCE

l’entità della squalifica a carico di SPAGNOLI Giacomo a quattro turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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