C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della A.S.D. CHISOLA CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 65 del 2.2.2023, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per sei gare al giocatore NANNI Filippo (gara A.S.D. CHISOLA CALCIO/AREA CALCIO ALBA ROERO disputata il 29.01.2023 nell’ambito del Campionato Under 15 reg. maschile girone C)

Reclamo della A.S.D. CHISOLA CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 65 del 2.2.2023, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per sei gare al giocatore NANNI Filippo (gara A.S.D. CHISOLA CALCIO/AREA CALCIO ALBA ROERO disputata il 29.01.2023 nell’ambito del Campionato Under 15 reg. maschile girone C)

La società A.S.D. CHISOLA CALCIO richiede la riforma del provvedimento di cui in oggetto, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed adducendo che il giocatore squalificato non avrebbe profferito alcuna frase minacciosa nei riguardi del direttore di gara, né tantomeno avrebbe tenuto comportamenti aggressivi ai suoi danni, limitandosi a difendere un compagno di squadra che aveva commesso un fallo da espulsione, tentando anche in tale frangente di impedire l’estrazione del cartellino rosso. La reclamante sottolinea più volte il sincero rincrescimento del giovane giocatore per quanto accaduto e le scuse formulate dal sig. Nanni, pregando di rivolgere le stesse anche al direttore di gara, ed allega la relazione del delegato della società alla tutela dei minori che sottolinea il comportamento normalmente educato del giocatore. Codesta Corte d’Appello Federale Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, osserva che il rapporto arbitrale, che come noto costituisce piena prova per gli organi della giustizia sportiva, riporta chiaramente quanto accaduto ed anche la frase minacciosa rivolta dal sig. Nanni al direttore di gara. Non pare tuttavia che da tale descrizione possa evincersi una condotta violenta del giocatore, ma unicamente un comportamento gravemente irriguardoso, probabilmente determinato anche dalla giovane età del sig. Nanni, sfociato in un contatto fisico non violento. Per tale ragione, tenuto anche conto delle scuse rassegnate dal giocatore, si ritiene equo disporre una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo

RIDUCE

A quattro gare la squalifica comminata al giocatore NANNI Filippo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

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