C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della Società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 65 del 2 febbraio 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. – SISPORT disputata in data 29 gennaio 2023 nell’ambito del Campionato di Under 15 Regionali, girone D

Reclamo della Società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 65 del 2 febbraio 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita C.B.S. SCUOLA CALCIO A.S.D. – SISPORT disputata in data 29 gennaio 2023 nell’ambito del Campionato di Under 15 Regionali, girone D

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 8 febbraio 2023, regolarmente preannunciato in data 3 febbraio 2023, la società C.B.S. Scuola Calcio A.S.D. ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per undici giornate all’atleta Nazeraj Feti “per condotta gravemente offensiva e denigratoria nei confronti del direttore di gara, in particolare, mentre usciva dal terreno di gioco a seguito di sostituzione, preferiva una bestemmia ed una frase irrispettosa nei confronti dell’arbitro. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al direttore di gara ripetuti insulti anche di contenuto discriminatorio per condizione fisica (sanzione così determinata in considerazione del minimo edittale previsto di 10 giornate per l’insulto discriminatorio)”. Con il reclamo la società contesta l’eccessività della sanzione comminata al proprio tesserato offrendo la seguente ricostruzione dei fatti: al minuto 30 del secondo tempo, il giocatore Nazeraj veniva sostituito dal proprio allenatore; il giocatore, amareggiato per la sostituzione e per il risultato della sua squadra, avvicinandosi alla panchina proferiva un’espressione blasfema; l’allenatore rispondeva all’imprecazione del giocatore intimandogli di raggiungere gli spogliatoi. Contestualmente, il direttore di gara si avvicinava alla panchina dove era in corso il battibecco tra allenatore e giocatore e, dopo aver udito l’espressione blasfema di quest’ultimo, gli notificava il provvedimento di espulsione, sollecitando pertanto l’uscita dal terreno di gioco. A questo punto, il giocatore, visibilmente innervosito, uscendo dal campo pronunciava una serie di ulteriori offese rivolte al proprio allenatore, a cui contestava la sostituzione, e non nei confronti del direttore di gara come invece quest’ultimo ha erroneamente creduto. La società, peraltro, particolarmente attenta ai principi di etica sportiva ed educazione dei propri tesserati, adottava una serie di provvedimenti nei confronti del giocatore per il comportamento sopra descritto, tra cui l’invito a recarsi all’allenamento del giovedì successivo accompagnato dai propri genitori, nonché l’intervento della dottoressa Pamela ciuffo al fine di pianificare un percorso di rieducazione del minore per fargli comprendere come e perché aveva sbagliato. Prosegue la società affermando che, pur non volendo in alcun modo giustificare le espressioni pronunciate dal proprio giocatore, le quali rimangono censurabili, il reale destinatario non era il direttore di gara bensì l’allenatore. Infine, precisa la reclamante, il contenuto delle predette affermazioni non può ritenersi discriminatorio, e pertanto non può essere applicato il disposto di cui all’articolo 28 C.G.S., in quanto non connotate dal presupposto oggettivo della finalità discriminatoria e, inoltre, sprovviste di nesso causale rispetto all’effetto discriminatorio. In sostanza, nel caso di specie, gli epiteti “disabile” e “ritardato”, oltre ad essere rivolti al proprio allenatore e non all’arbitro, erano finalizzati ad ingiuriare la persona, senza tuttavia connotarsi di discriminazione in quanto pronunciati nei confronti di un soggetto (sia l’allenatore che l’arbitro) non affetto da alcuna disabilità fisica o psichica. Alla reclamo viene altresì allegato il percorso rieducativo di natura psicologica strutturato per l’atleta nonché le norme il comportamento che la società ha redatto e sottoposto ai propri atleti all’inizio della stagione. Il ricorso è fondato e le argomentazioni in esso contenute appaiono condivisibili. In primo luogo, si osserva che dal referto arbitrale non emerge con assoluta certezza il soggetto destinatario degli insulti rivolti dal giocatore, peraltro taluni in lingua straniera, di cui pertanto si sconosce il significato. Questa incertezza, unitamente alla valutazione del momento in cui il giocatore poneva in essere la condotta ingiuriosa, ovvero nel momento in cui veniva sostituito, rende assolutamente verosimile che il destinatario degli insulti fosse, in realtà, il proprio allenatore. In secondo luogo, è assolutamente pertinente l’osservazione circa la natura discriminatoria dell’offesa. Come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza sportiva sul punto, rispetto al concetto di discriminazione è necessario operare un distinguo dei diversi comportamenti: da un lato, quelli che rappresentano un effettivo atteggiamento discriminatorio limitativo della dignità e della libertà personale e, dall’altro, gli insulti pronunciati attraverso il richiamo improprio a talune condizioni fisiche o psichiche, in realtà assenti nel destinatario, come nel caso di specie. Quest’ultima condotta deve essere ugualmente sanzionata in maniera ferma, tuttavia, è evidente che non costituisca alcuna specifica limitazione alla libertà o alla dignità del destinatario. Riqualificata la condotta del soggetto squalificato in quella di cui all’art. 39 C.G.S., considerata la giovane età dell’atleta squalificato e l’atteggiamento assunto dalla società nei suoi confronti, la squalifica può essere proporzionalmente ridotta nella misura di quattro gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore NAZERAJ FETI a quattro gare effettive. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

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