C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo dei sigg.ri Cavallaro Massimo e Saccà Raffaella, genitori del minore Cavallaro Christian, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 2 febbraio 2023 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita VIRTUS CALCIO – FOOTBALL CLUB TORINESE 1984 disputata in data 29 Gennaio 2023, Torneo Under 14 Provinciali, girone A

Reclamo dei sigg.ri Cavallaro Massimo e Saccà Raffaella, genitori del minore Cavallaro Christian, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 2 febbraio 2023 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla partita VIRTUS CALCIO – FOOTBALL CLUB TORINESE 1984 disputata in data 29 Gennaio 2023, Torneo Under 14 Provinciali, girone A

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 7 febbraio 2023, il difensore dei sigg.ri Cavallaro Massimo e Saccà Raffaella ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per dieci giornate all’atleta minore Cavallaro Christian perché “espulso per aver colpito con un pugno e un calcio un avversario, alla notifica del provvedimento si rivolgeva nuovamente verso lo stesso aggredendolo verbalmente con pesanti offese, tra cui una a sfondo razziale”. Nel reclamo il ricorrente propone una sintesi dei fatti: all’inizio del secondo tempo la società Torinese si trovava in svantaggio e il mister della squadra avrebbe incitato i propri giocatori a ricorrere alla violenza. Poco dopo, durante un contrasto di gioco, il giocatore Cavallaro era vittima di uno schiaffo e di uno sputo proveniente da un giocatore avversario di nazionalità marocchina. A tale comportamento il Cavallaro reagiva sferrando un calcio sulla gamba dell’avversario, poi lo colpiva con un pugno e, infine, pronunciava la frase oggetto del provvedimento di squalifica. Nel reclamo si afferma che, dopo che l’arbitro adottava il provvedimento disciplinare dell’espulsione del giocatore Cavallaro, l’allenatore della squadra Torinese entrava in campo e si avvicinava minacciosamente al direttore di gara intimandogli di non espellere il proprio giocatore. Il reclamo si conclude con le scuse dei genitori per il comportamento del figlio e l’auspicio alla riduzione della squalifica. In data 14 febbraio 2023 è pervenuta presso codesta Corte Sportiva memoria difensiva con la quale, a seguito della disamina del referto arbitrale, i ricorrenti lamentano profonde differenze rispetto a quanto risulta nelle testimonianze allegate. Infatti, i testimoni confermano la condotta provocatoria del sig. Torasso Marco. Peraltro, secondo i ricorrenti nel referto arbitrale sarebbe stato “dimenticato” il giocatore Nabil Bougtob, protagonista del diverbio con il Cavallaro. Infine, si ribadisce il pentimento del giocatore Cavallaro per il comportamento tenuto, aggiungendo “senz’altro da inserire nel grave e desolante quadro creato non certo dai tesserati, agiti in modo manipolatorio da un tecnico che ha avuto un comportamento gravemente antisportivo, certamente ancor più antisportivo di quanto posto in essere da un ragazzo di 13 anni”. Premesso che, ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva, il referto arbitrale costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso in oggetto non vi sono ragioni per dubitare del contenuto del predetto referto. Ciò premesso emerge chiaramente il clima di forte tensione creatosi in campo in occasione della partita indicata in epigrafe, dove gli adulti anziché proteggere e aiutare il direttore di gara hanno concorso ad amplificarne lo stato confusionale, come emerge dal supplemento di referto. Ora, anche a voler aderire alla tesi difensiva – supportata dalla testimonianze allegate – secondo cui l’allenatore del Football Club Torinese 1984 avrebbe incitato i propri giocatori alla violenza (e quindi provocato gli avversari), non può certo giustificarsi la “reazione” posta in essere dal giocatore Cavallaro, il quale, non solo sferrava un calcio e un pugno all’avversario (condotta che determinava l’espulsione), ma “continuava ad inveire dopo il provvedimento disciplinare contro l’avversario apostrofandolo con diversi epiteti di cui uno a sfondo razziale”. Peraltro, che trattasi di “reazione” emerge solo dal reclamo e dalle testimonianze, atteso che nel referto arbitrale nulla si dice in merito all’antefatto della condotta violenta del Cavallaro: una condotta che, si ribadisce, determinava l’espulsione diretta per i connotati violenti, ancor prima dell’offesa a sfondo razziale. Sotto questo profilo, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sembra tener conto esclusivamente della condotta descritta dall’art. 28 C.G.S., e non anche di quella prevista dall’art. 38 C.G.S. Sia nel reclamo che nelle testimonianze si pone l’attenzione – più che altro – su quanto accaduto successivamente alla condotta oggetto di questo procedimento, e riferibile al sig. Torasso Marco. In talune testimonianze nemmeno si cita il comportamento discriminatorio del Cavallaro. In ogni caso, non è questa la sede per valutare il comportamento del sig. Torasso, sicuramente protagonista di una condotta antisportiva, ma comunque diversa da quella sanzionata dall’art. 28 C.G.S. Così come non può sindacarsi la proporzionalità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Torasso, nonché l’assenza di provvedimenti sanzionatori nei confronti del giocatore Bogtoub Nabil, presunto autore di uno schiaffo e di uno spunto nei confronti del Cavallaro. Unici elementi che meritano di essere valorizzati in questa sede sono le scuse formulate nel reclamo – sebbene non direttamente dall’atleta ma dai suoi genitori – e la giovane età del giocatore squalificato. Elementi che consentono il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. e pertanto il contenimento della sanzione nella misura di sette giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Cavallaro Christina a sette gare effettive. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo, regolarmente versato.

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