C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da U.S.D. JUVENTUS DOMO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n°67 del 9/02/2023 in riferimento alla gara JUVENTUS DOMO – ARONA CALCIO disputata il 5/02/23 – Campionato di Promozione, Girone A

Reclamo proposto da U.S.D. JUVENTUS DOMO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n°67 del 9/02/2023 in riferimento alla gara JUVENTUS DOMO – ARONA CALCIO disputata il 5/02/23 - Campionato di Promozione, Girone A

Con il reclamo in oggetto, pervenuto via pec il 14/02/2023, preceduto da tempestivo preannuncio, U.S.D. JUVENTUS DOMO contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di squalifica per sette gare effettive del giocatore SONCIN ANDREA “Per condotta gravemente irrispettosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro. Nello specifico al minuto 23 del primo tempo, a seguito di un fuorigioco fischiato contro la propria squadra, il signor Soncin si avvicinava all'arbitro e protestava in modo veemente con conseguente ammonizione. Alla notifica del cartellino giallo il giocatore si alterava oltremodo e si avvicinava ulteriormente urlando in faccia all'arbitro e minacciandolo di percosse con conseguente espulsione diretta. A quel punto il giocatore reiterava le minacce e iniziava a correre verso l'arbitro venendo bloccato da un avversario mentre l'arbitro arretrava per (non ndr) entrare in contatto fisico. Il signor Soncin veniva portato via dal campo a forza e trattenuto fuori dal recinto di gioco dai componenti della sua panchina. Non pago della propria condotta reiterava le minacce di percosse e al termine della gara si presentava nei pressi dello spogliatoio assegnato alla Terna arbitrale e protestava per l'espulsione a suo dire ingiusta. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e del ruolo di capitano da egli rivestito in occasione della partita in oggetto.” La reclamante contesta lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara, sostenendo che il giocatore, nella sua qualità di capitano, si sarebbe avvicinato al direttore di gara unicamente per richiedere spiegazioni e quindi sarebbe stato ingiustamente prima ammonito e poi espulso; inoltre non avrebbe mai minacciato il direttore di gara uscendo immediatamente dal terreno di gioco e andando nello spogliatoio; infine si sarebbe avvicinato allo spogliatoio della terna arbitrale soltanto per “poter avere un chiarimento ed eventualmente scusarsi”; invoca inoltre l’applicazione di circostanze attenuanti quali il concorso del fatto doloso o colposo dell’offeso e l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale( evidenziate in grassetto nel testo); per tutto quanto sopra richiede che la sanzione venga rideterminata nella misura minima o comunque commisurata alle effettive responsabilità. Il Collegio osserva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che: “Al minuto 23 del primo tempo a seguito di un fuorigioco fischiato a sfavore della Juventus Domo, mentre il gioco era fermo, il signor Soncin, nonché capitano della Juventus Domo, si avvicinava a me con fare molto minaccioso sbraitando e urlandomi contro pertanto lo ammonivo per proteste. Alla notifica del provvedimento disciplinare il signor Soncin si alterava ulteriormente avvicinandosi ancora di più a me urlandomi faccia a faccia in modo aggressivo e mi minacciava di volermi picchiare ad alta voce tant'è che procedevo immediatamente ad estrarre il cartellino rosso. Alla notifica del provvedimento disciplinare (espulsione diretta) il signor Soncin accelerava molto il passo trasformandolo in una corsa verso di me accompagnata da minacce di picchiarmi ma veniva preso forza dal capitano dell’Arona ( signor Valsesia) che lo abbracciava a forza intorno al bacino per bloccarlo in modo che non riuscisse a raggiungermi e potesse compiere ciò che aveva detto. Da sottolineare il fatto che quando il capitano dell'Arona placcava il signor Soncin per fermarlo egli tentava di dimenarsi per liberarsi e raggiungermi(..) io ho dovuto arretrare di molti metri in maniera repentina(...) una volta  portato a forza all'esterno del perimetro di gioco tentava nuovamente di entrare in campo dirigendosi verso di me ma veniva strattonato da componenti della sua panchina(..) mentre abbandonava il campo quando si trovava dietro l'assistente numero uno comunicava la volontà di voler ripetere il gesto una volta successiva (..) (picchiare). Si sottolinea Inoltre ancora una volta che il signor Soncin era anche il capitano della squadra. Al termine della gara si avvicinava al nostro spogliatoio chiedendo spiegazioni(..) allontanato poi dagli spogliatoi da un dirigente.” La Corte osserva che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente e molto dettagliatamente descrivere la condotta del calciatore; le argomentazioni della reclamante non appaiono efficacemente contraddire nè scalfire lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara; osserva inoltre che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua e corretta in relazione alla gravità delle reiterate condotte ed alla qualità di capitano del giocatore. Per quanto sopra la Corte

RESPINGE

il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata. Il Componente Estensore

 

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