C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. QUARONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 9 febbraio 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. QUARONESE – A.C.D. STRAMBINESE 1924, disputata il 5 febbraio 2023 nell’ambito del campionato di Prima Categoria, girone B

Reclamo della società A.S.D. QUARONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 9 febbraio 2023 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. QUARONESE – A.C.D. STRAMBINESE 1924, disputata il 5 febbraio 2023 nell’ambito del campionato di Prima Categoria, girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 13 febbraio 2023, tempestivamente preannunciato in data 11 febbraio 2023, la società A.S.D. QUARONESE ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro gare effettive al giocatore MEDANA ANDREA perché “al termine della gara si dirigeva minacciosamente verso il direttore di gara, urlando ingiurie e protestando contro una sua decisione, tentando di arrivare allo scontro fisico, ma fermato dai compagni di squadra. Ha continuato il suo comportamento insultando ad alta voce anche quando il direttore di gara era già negli spogliatoi”. Nel reclamo la Società non nega l’addebito ma si limita a chiedere una riduzione della squalifica, riconducendo le animate proteste ad una presunta marcatura - non convalidata - avvenuta al ’98 della partita. La marcatura avrebbe permesso alla squadra di casa di raggiungere il pareggio, tuttavia, l’arbitro avrebbe riferito di non visto con certezza il pallone superare la linea di porta e, pertanto, nel dubbio non avrebbe convalidato la rete. La reclamante aggiunge che, a differenza di quanto descritto nel comunicato ufficiale, il giocatore Medana, sicuramente autore della protesta che ha condotto all’espulsione, si sarebbe intrattenuto a fine partita sul terreno di gioco per dialogare con il proprio padre, e non avrebbe proferito insulti nei confronti del direttore di gara. Dalla lettura del referto arbitrale, effettivamente, non emerge che la condotta irrispettosa del giocatore Medana nei confronti del direttore di gara, sanzionata con l’espulsione, si sarebbe protratta anche nel momento in cui quest’ultimo era già all’interno dello spogliatoio. Infatti, nel referto si cita testualmente che il giocatore “reitera le proteste mentre il direttore di gara entrava nello spogliatoio”, circostanza che lascia intendere che la protesta, per quanto reiterata, sia stata contenuta al momento in cui terminava la partita e le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi. Ciò posto, la condotta descritta nel referto arbitrale, per quanto meritevole di sanzione, può essere riqualificata in quella di cui all’art. 36, co. I, lett. a), e conseguentemente la squalifica ridotta nella misura di due giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato: riduce la squalifica inflitta al giocatore MEDANA ANDREA a due gare effettive.  In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, il quale peraltro non risulta versato.

 

 

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