C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società US PRO ROASIO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 09/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara US PRO ROASIO – US PRO PALAZZOLO, disputata in data 05/02/2023, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B

Reclamo della società US PRO ROASIO ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 67 del 09/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara US PRO ROASIO – US PRO PALAZZOLO, disputata in data 05/02/2023, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 13/02/2023, la società US PRO ROASIO ASD propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro giornate al calciatore DIABATE KARAMOKO con la seguente motivazione: “Al termine della gara si dirige in modo aggressivo verso la panchina avversaria, aggredendo fisicamente con schiaffi e pugni un giocatore avversario”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione sostenendo che la condotta del proprio giocatore sarebbe stata causata dalle continue provocazioni avversarie, consistite in insulti razzisti provenienti sia dai giocatori in campo sia dai tesserati in panchina, per tutta la durata della gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, il referto arbitrale non riporta alcun riferimento alle provocazioni da parte dei giocatori e dei tesserati in panchina della squadra ospite e ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il Sig. Diabate Karamoko “Al triplice fischio il calciatore Diabate Karamoko, numero 5 della società Pro Roasio, si dirige contro la panchina della società Pro Palazzolo e aggredisce fisicamente con ripetuti pugni e schiaffi il calciatore Saia Massimiliano, numero 12 della società Pro Palazzolo”. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, che all’art. 38 prevede la squalifica da tre a cinque giornate per i calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti degli avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società US PRO ROASIO ASD e conferma la squalifica del giocatore DIABATE KARAMOKO per quattro giornate. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone il l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it