C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD MONCALVO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 67 del 09.02.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara Moncalvo-Cassine disputata in data 05.02.2023, Campionato Seconda Categoria

Ricorso della Società ASD MONCALVO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 67 del 09.02.2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara Moncalvo-Cassine disputata in data 05.02.2023, Campionato Seconda Categoria

Con ricorso inviato in data 13.02.2023, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società con euro 300 di ammenda per il comportamento irriguardoso dei propri sostenitori che rivolgevano insulti a contenuto discriminatorio verso un calciatore avversario, nonché con la squalifica dell’allenatore Cristian Rossi fino al 23.06.2023 in quanto, già soggetto a squalifica, insultava il medesimo giocatore avversario. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta radicalmente la descrizione dei fatti riportata nel comunicato e nel referto evidenziando come il Cristian Rossi non abbia in realtà proferito insulto alcuno e come il calciatore avversario non sia stato attinto da insulti discriminatori (come asseritamente affermato dal medesimo). La ricostruzione fornita dal ricorrente appare tanto articolata quanto in stridente contrasto con quanto riferito dal direttore di gara nel referto. Nel referto, difatti, si riportano gli “incresciosi episodi di insulti razziali”, così come si da testualmente atto del fatto che l’allenatore Cristian Rossi (già sottoposto a squalifica) facesse parte di un gruppetto di persone atte a rivolgere gli insulti ed epiteti riferiti e contestati. Il referto arbitrale non lascia margine di dubbio circa la condotta effettivamente posta in essere tanto dal tesserato quanto dai sostenitori della società ricorrente. E’ altrettanto indubbio che tali gesti non possano essere tollerati e vadano sanzionati nei termini adottati dal GS, la cui sanzione appare proporzionata ed equilibrata. Da ultimo si rimarca la totale assenza di scuse. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello,

RESPINGE

il reclamo della Moncalvo Calcio con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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