C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD TRICERRESE ANDREA BODO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 36 del 09.02.2023 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara Lenta 2011 – Tricerrese Andrea Bodo disputata in data 05.02.2023, Campionato di Terza Categoria

Ricorso della Società ASD TRICERRESE ANDREA BODO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 36 del 09.02.2023 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara Lenta 2011 – Tricerrese Andrea Bodo disputata in data 05.02.2023, Campionato di Terza Categoria

Con ricorso inviato in data 13.02.2023, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio allenatore Santoro Giovanni con la squalifica fino all’11.04.2023 per reiterati insulti e minacce al direttore di gara. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta radicalmente la descrizione dei fatti riportata nel comunicato, che viene definita “falsa”. La società lamenta in particolare come l’allenatore si sia limitato ad una critica verso il direttore di gara priva dei caratteri dell’offesa o della minaccia. Giova subito evidenziare come il Giudice Sportivo abbia ripreso nel proprio comunicato l’esatta descrizione dei fatti avanzata dal direttore di gara nel referto. In entrambi, referto e comunicato, i fatti sono descritti in maniera particolareggiata e pongono in chiara evidenza come l’allenatore si sia abbandonato a reiterati atteggiamenti indebiti, senza che posa aver pregio il tentativo del ricorrente di stemperare i fatti. In particolare, il referto arbitrale non lascia margine di dubbio circa la condotta effettivamente posta in essere dal tesserato verso il direttore di gara. E’ altrettanto indubbio che tali gesti non possano essere tollerati da chi ricopra il ruolo di allenatore e dovrebbe dare l’esempio. Da ultimo si rimarca la totale assenza di scuse. La complessiva condotta appare proporzionata alla sanzione inflitta. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello,

RESPINGE

il reclamo della Tricerrese Andrea Bodo con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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