C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD DOGLIANI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 26 del 09.02.2023 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Scarnafigi – Dogliani calcio disputata in data 04.02.2023, Campionato Under 19 provinciale girone A

Ricorso della Società ASD DOGLIANI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 26 del 09.02.2023 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Scarnafigi - Dogliani calcio disputata in data 04.02.2023, Campionato Under 19 provinciale girone A

Con ricorso inviato in data 13.02.2023, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Conterno Lorenzo con la squalifica per sei gare per condotta violenta verso un giocatore avversario e per essere rientrato sul terreno di gioco una volta espulso per insultare alcuni avversari. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente evidenzia come la condotta del proprio tesserato sia da censurare sotto il doppio profilo della condotta violenta e del rientro sul terreno gioco per schernire gli avversari. Per entrambe le condotte vengono avanzate le scuse. Riferisce la società che gli insulti sarebbero stati un gesto di reazione alle provocazioni ricevute dagli avversari al momento del rientro sul terreno di gioco. Al di là della giustificazione offerta, che non stempera la gravità della condotta posta in essere da colui che rivestiva i gradi di capitano, si rileva come lo stesso direttore di gara non abbia enfatizzato la condotta, non dettagliando le parole proferite. E’ verosimile che il calciatore sia stato anch’egli attinto da parole non consone da parte degli avversari (che avevano perso la partita). La complessiva condotta, tanto del calciatore quanto della società che ha riconosciuto le condotte e formulato le scuse, consentono di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto accaduto. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

a quattro giornate la squalifica comminata al giocatore Conterno Lorenzo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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