C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/03/2023 – Delibera – Gara AREA CALCIO ALBA ROERO – SALICE

Gara AREA CALCIO ALBA ROERO - SALICE

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla Società ASD SALICE avverso la regolarità della partita disputata in data 18/02/2023 contro la ASD AREA CALCIO ALBA ROERO presso il campo di quest'ultima, valevole per il Torneo Regionale Under 16, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente si duole di un errore tecnico compiuto dall'arbitro il quale, dopo aver concesso in favore del Salice un rigore sul risultato di 2-0, avrebbe annullato la rete così segnata per invasione di un attaccante al momento della battuta, ed avrebbe fatto riprendere il gioco concedendo calcio di punizione alla squadra difendente invece di far ripetere il penalty, come da regolamento. Al termine della gara, un Dirigente della ASD SALICE avrebbe chiesto al direttore di gara di riportare nel referto quanto accaduto, preannunciando verbalmente il ricorso; - lette le deduzioni della ASD AREA CALCIO ALBA ROERO, con le quali si evidenzia la tardività dell'invio del preannuncio di ricorso e pertanto l'inammissibilità dello stesso, nonché la non accoglibilità in ogni caso della richiesta di assegnazione di vittoria a tavolino in favore della ricorrente, ed altresì che né il capitano né il Dirigente dell'Area Calcio erano presenti al momento del colloquio tra Dirigente avversario ed arbitro, nonché le controdeduzioni della ASD SALICE, che ha rinunciato alla domanda di assegnazione di vittoria a tavolino, ma ribadisce le proprie doglianze in merito all'operato dell'arbitro e domanda pertanto la ripetizione della gara; - rilevato che, come correttamente eccepito dalla ASD AREA CALCIO ALBA ROERO, il preannuncio di ricorso è stato inviato sia agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta sia alla Società avversaria, via PEC, soltanto in data 21/02/2023, ossia in violazione di quanto previsto ex art. 67, comma 1, C.G.S., secondo cui il preannuncio deve essere effettuato "con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce" e quindi il preannuncio avrebbe dovuto essere presentato dalla ASD SALICE entro le ore 24:00 di lunedì 20/02/2023 (giorno feriale, non festivo come asserisce la ricorrente), e che a nulla può valere una "riserva verbale di ricorso" formulata all'arbitro al termine della partita, della quale peraltro non vi è traccia nel referto; - ritenuta pertanto la irregolarità procedurale del ricorso presentato dalla ASD SALICE, si addebita a suo carico il pagamento del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato; - sentito sull'episodio in questione l'arbitro, egli ha ammesso con supplemento di rapporto di aver effettivamente errato nella applicazione della Regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, in quanto durante l'esecuzione del calcio di rigore concesso in favore del Salice un compagno di squadra del giocatore incaricato del tiro dal dischetto invadeva l'area di rigore durante il tiro, la palla entrava in rete e l'arbitro annullava tale gol facendo riprendere non correttamente il gioco con un calcio di punizione indiretto in favore dell'Area Calcio Alba Roero, quando invece avrebbe dovuto far ripetere il rigore; - rilevata quindi la fondatezza, nel merito, delle doglianze della ricorrente, dato che l'errore tecnico dell'arbitro ha influito - nel momento in cui è stato commesso - sul regolare svolgimento della partita, trovandosi in quel momento i padroni di casa in vantaggio per sole 2 reti a 0 e potendo quindi il rigore in questione "riaprire i giochi";

DELIBERA

- di addebitare sul conto della Società ASD SALICE l'importo della tassa di reclamo, data l'irregolarità della presentazione del preannuncio di ricorso; - di accogliere nel merito le doglianze della ricorrente, stante l'ammissione da parte dell'arbitro del proprio errore tecnico che ha influito sul regolare svolgimento della partita; - di ordinare la ripetizione della gara in oggetto, dando mandato ai competenti Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta affinché predispongano la ricalendarizzazione della stessa.

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