C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. SOMMARIVA PERNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 71 del 23.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ATLETICO RACCONIGI – SOMMARIVA PERNO disputata in data 19.2.2023, Campionato di Promozione, Girone C

Reclamo della società U.S.D. SOMMARIVA PERNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 71 del 23.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ATLETICO RACCONIGI - SOMMARIVA PERNO disputata in data 19.2.2023, Campionato di Promozione, Girone C

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 23.2.2023, la U.S.D. SOMMARIVA PERNO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore GALVAGNO Federico e ne chiede la riduzione. La società ricorrente afferma che il proprio calciatore si sarebbe reso responsabile di una semplice spinta nei confronti dell'avversario, che tentava di fargli perdere tempo ostacolandolo nel suo tentativo di recuperare il pallone uscito in fallo laterale. Il calciatore dell'ATLETICO RACCONIGI avrebbe poi accentuato gli effetti cadendo a terra contribuendo a creare un clima di confusione che non avrebbe permesso al direttore di gara di valutare correttamente il fatto. Viene infine sottolineato che l'episodio è accaduto al termine di una gara molto nervosa durante la quale gli avversari avrebbero tentato continuamente di ritardare la ripresa del gioco. Il reclamo non può essere accolto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie il rapporto arbitrale e puntuale e preciso nel riferire che il GALVAGNO, a gioco fermo, con la palla appena uscita il fallo laterale, tirava in modo doloso una gomitata sul volto del calciatore posizionato dietro di lui, causandogli un dolore momentaneo. L’entità della sanzione applicata dal Giudice Sportivo, appare congrua alla gravità dell’episodio descritto dal direttore di gara e merita piena conferma. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo della U.S.D. SOMMARIVA PERNO disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it