C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 09/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD VDA CHARVENSOD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 9.2.2023 in riferimento alla gara IVREA CALCIO ASD – ASD VDA CHARVENSOD del 29.1.2023 valida per il Campionato di Promozione – girone B

Ricorso della Società ASD VDA CHARVENSOD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 9.2.2023 in riferimento alla gara IVREA CALCIO ASD – ASD VDA CHARVENSOD del 29.1.2023 valida per il Campionato di Promozione – girone B

La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato rigettato il ricorso avverso la regolarità della gara fondato sul fatto che il direttore di gara non ha consentito la sostituzione del giocatore n.18 infortunatosi nel corso del I° tempo con il n. 7 Chamonin Francois sino al minuto 38° in violazione del Regolamento del Giuoco del Calcio (regola 4 appendice pratica, casistica n.7) incorrendo quindi in errore tecnico che impone la ripetizione della gara. Il Giudice Sportivo ha ritenuto insussistente l’errore tecnico in quanto il direttore di gara non ha autorizzato la sostituzione così come affermato dalla ricorrente, ma nel rispetto delle regole in quanto la mancata autorizzazione era fondata sul fatto che il giocatore subentrante non era provvisto di regolare equipaggiamento così come affermato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto. Il ricorso merita invero accoglimento. Occorre premettere che prima della gara il direttore della stessa aveva autorizzato i giocatori indicati nella distinta della ricorrente come titolari ad indossare le maglie con i numeri dei giocatori di riserva in quanto il magazziniere aveva dimenticato le maglie con la numerazione da 2 a 9. Pertanto, i giocatori in panchina erano sprovvisti di maglia e nel caso di subentro avrebbero potuto/dovuto indossare la divisa del sostituito al rovescio (regola 4, casistica 7 REG GC). Nel corso del primo tempo a seguito dell’infortunio del n.18 si rende necessaria la sostituzione che però viene autorizzata dal direttore di gara solo al minuto 38° ovvero all’arrivo del magazziniere con le maglie mancanti (magazziniere che nel frattempo si era recato a Charvensod a recuperarle). Dall’infortunio al minuto 38° la ricorrente gioca in inferiorità numerica per decisione arbitrale non disciplinare. La questione attiene alla correttezza o meno della decisione arbitrale. Questa Corte ritiene che sia errata in quanto la giustificazione del direttore di gara per non aver autorizzato la sostituzione non è condivisibile ed integra un chiaro errore tecnico. Nel supplemento di rapporto di legge che con la maglia al rovescio il giocatore subentrante era “diverso sai suoi compagni e poteva confondersi con gli avversari”. E’ sufficiente scorrere le fotografie versate in atti dalla reclamante relative alla divisa indossata durante la gara in questione e quelle riportate sui mezzi di informazione relative alla divisa della società avversaria per avere contezza dell’equivoco in cui è caduta la terna arbitrale. Nessuna confusione con gli avversari, nessuna diversità (se non la mancanza del numero, ma non è questo ovviamente il punto) dai compagni. La sostituzione doveva essere autorizzata sin da subito e non dopo 15 minuti, quantomeno; cosi non è stato e la gara va ripetuta per chiaro errore tecnico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la ripetizione della gara IVREA CALCIO ASD – ASD CHARVENSOD Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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