C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 71 del 23.2.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore CAPOBIANCO Marco (gara C.S.F. CARMAGNOLA – PEDONA BORGO S. DALMAZZO del 19.2.2023, valida per il campionato di Promozione girone C)

Reclamo della A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 71 del 23.2.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore CAPOBIANCO Marco (gara C.S.F. CARMAGNOLA - PEDONA BORGO S. DALMAZZO del 19.2.2023, valida per il campionato di Promozione girone C)

Con il reclamo in oggetto, la società C.S.F. Carmagnola richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio giocatore Capobianco Marco, adducendo l’eccessività della stessa in considerazione del fatto che il gesto violento compiuto dal giocatore non avrebbe comportato conseguenze per il calciatore avversario ed inoltre che il sig. Capobianco aveva evitato di protestare per il provvedimento di espulsione, allontanandosi dal terreno di gioco senza polemiche. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che il sig. Capobianco al minuto 22 della gara, prima di un calcio d’angolo, colpiva a gioco fermo con una testata sul volto un giocatore avversario che cadeva a terra, rendendo necessario l’intervento del massaggiatore; il giocatore colpito non riportava ferite e poteva riprendere la gara. Si tratta quindi di condotta violenta, sanzionata dall’art. 38 del CGS con la squalifica minima di tre gare salvo attenuanti, che nel caso di specie non risultano sussistere. Non v’è dubbio pertanto che il comportamento del sig. Capobianco giustifichi pienamente l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo, che deve pertanto essere confermata. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il reclamo delle società A.S.D. C.S.F. CARMAGNOLA, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo.

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