CORTE C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 09/03/2023 – Delibera – Ricorsi delle società A.S.D. GATTINARA F.C. e A.S.D. CIGLIANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 67 del 9.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara GATTINARA F.C. – CIGLIANO CALCIO disputata in data 5.2.2023, Campionato di Prima Categoria Girone B

 

Ricorsi delle società A.S.D. GATTINARA F.C. e A.S.D. CIGLIANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 67 del 9.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara GATTINARA F.C. – CIGLIANO CALCIO disputata in data 5.2.2023, Campionato di Prima Categoria Girone B

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato in data 16.2.2023 in seguito alla ricezione degli atti di gara, la Società CIGLIANO CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 4.8.2023 il giocatore CALANDRA Marco e ne chiede la riduzione. Con reclamo inviato in data 12.2.2023 la Società GATTINARA F.C. si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 24.3.2023 l’allenatore PAGANI Diego e con la squalifica per quattro gare il giocatore CAVIGLIA Alessandro e ne chiede la riduzione. Letti i ricorsi e rilevato che vertono su fatti avvenuti nel corso della medesima gara viene disposta la riunione ai fini della trattazione congiunta. Le Società ricorrenti, ognuna per i fatti relativi alla propria impugnazione, contestano la veridicità del referto arbitrale e minimizzano la responsabilità dei propri rispettivi tesserati. Segnatamente, la società CIGLIANO CALCIO afferma che il comportamento del CALANDRA mirava unicamente a chiedere spiegazioni per l’ingiusta espulsione subita da un proprio compagno di squadra e la sberla sulla mano dell’arbitro che ha portato alla caduta del cartellino provocandogli dolore, sarebbe stato un gesto involontario e fortuito causato semplicemente dall’eccesso di foga e pertanto andrebbe inquadrata nell’ipotesi di cui all’art. 36 C.G.S. ovverosia atteggiamento irriguardoso con contatto fisico. Nella seduta del 24.2.2023 il Presidente della società ricorrente, sentito per averne fatto richiesta, ha ribadito che la connotazione violenta di una condotta non può essere lasciata alle percezioni sensoriali di chi ne riferisce ed ha tenuto a precisare che, dopo il termine della gara, il CALANDRA ha espresso personalmente le proprie scuse al direttore di gara. La Società GATTINARA F.C. sostiene che il proprio allenatore, alla notifica dell'espulsione si sarebbe allontanato dal campo trattenendosi momentaneamente nei pressi della panchina avversaria per salutare alcuni componenti. Analogamente, il calciatore CAVIGLIA Alessandro avrebbe unicamente protestato per l'espulsione avvenuta per doppia ammonizione lamentandosi per la severità della seconda censura. I reclami meritano accoglimento seppure parziale. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire la condotta dei due giocatori e dell’allenatore espulsi. Quanto al CALANDRA, se è condivisibile che la condotta del giocatore non mirava ad arrecare danni fisici all'arbitro e dunque non rientra nell'ipotesi di cui all’art.35 CGS, è altrettanto vero che è stata caratterizzata da ben due contatti fisici connotati da impeto ed aggressività: il primo allorquando il direttore di gara ha messo le mani avanti per proteggersi ed il secondo consistito nella sberla vibrata con evidente forza alla mano del direttore di gara. La gravità del fatto è altresì accentuata dall'aver continuato, nonostante l'accaduto, negli insulti e nelle proteste. Il sig. CALANDRA, a fine gara, ha presentato le proprie scuse al direttore di gara, il che può contribuire ad attenuare la gravita della sanzione che può essere rideterminata nella squalifica per dieci turni di gara. Quanto al CAVIGLIA, si reputa equa la sanzione della squalifica per tre turni di gara atteso che si è trattato di atteggiamento meramente irriguardoso tenuto sia al momento dell'espulsione, avvenuta per somma di ammonizioni, sia successivamente al di fuori del recinto di gioco fino al termine della gara. Viceversa, merita piena conferma la sanzione inflitta all'allenatore del GATTINARA il quale, dopo l'espulsione, rifiutava di abbandonare il terreno di gioco nonostante i reiterati inviti dell'arbitro. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello,

RIDUCE

 le squalifica inflitta al giocatore CALANDRA Marco (CIGLIANO CALCIO) rideterminandone la durata in dieci turni di gara, nonché la squalifica inflitta al calciatore CAVIGLIA Alessandro (GATTINARA F.C) rideterminandone la durata in tre turni di gara. Rigetta nel resto il reclamo della società GATTINARA F.C. Nulla dispone in ordine alle tasse di reclamo che non risultano versate.

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