C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 09/03/2023 – Delibera – Ricorso delle Società ASD LA VISCHESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 71 del 23.02.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LA VISCHESE – VILLAFRANCA disputata in data 18.02.2023, Campionato Under 18 girone A

Ricorso delle Società ASD LA VISCHESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 71 del 23.02.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LA VISCHESE - VILLAFRANCA disputata in data 18.02.2023, Campionato Under 18 girone A

Con ricorso inviato in data 24.02.2023, la Società La Vischese si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore CENA Matteo Aurel con la squalifica per 6 gare per condotta irriguardosa verso il direttore di gara (ingiurie e lieve schiaffo alla mano). La Società ricorrente, chiede la riduzione della squalifica riconoscendo la condotta irriguardosa (verso la quale avanza le scuse) ma al contempo contestando l’eccessività della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La Corte pone in evidenza come il referto arbitrale non lasci margine di dubbio circa la condotta effettivamente posta in essere dal tesserato Cena. Il calciatore, perso il controllo, si è abbandonato a parole e gesti oggettivamente irriguardosi posti in evidenza in modo chiaro e non equivoco dal direttore di gara e correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo. Nella loro sostanza tanto le parole proferite quanto il contatto con il direttore di gara non vengono contestati nel ricorso. La ricorrente, piuttosto, pone l’accento sulla risposta sanzionatoria del GS che appare effettivamente suscettibile di un contenimento ove si osservino la tipologia degli insulti (uno proferito all’espulsione e l’altro al rientro nello spogliatoio) nonché l’estemporaneità del gesto (lo “schiaffetto”) compatibile con una reazione istintiva e dettata dalla concitazione. Del resto, la ricorrente non disconosce e si scusa per l’intero accaduto. Una ponderata valutazione della complessiva condotta impone di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto indicato dal Giudice Sportivo. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

A quattro giornate la squalifica comminata al giocatore Cena Matteo Aurel della società La Vischese. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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