C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 09/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 69 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 16.2.2023 in riferimento alla gara FOSSANO – A.S.D. NICHELINO del 12.2.2023 valida per il Campionato Under 17 Regionali – girone C

Ricorso della Società ASD NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 69 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 16.2.2023 in riferimento alla gara FOSSANO – A.S.D. NICHELINO del 12.2.2023 valida per il Campionato Under 17 Regionali – girone C

La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta al giocatore CERBONE Samuela la squalifica per 10 gare per offesa dal chiaro contenuto discriminatorio (sanzione ex art 28 comma 2 CGS) Il ricorso merita accoglimento. La ricorrente non contesta il fatto, ma la connotazione che di tale fatto è stata data dal GS. In altre parole, pur deprecando il comportamento del ragazzo che sottolinea nel ricorso come inescusabile, ritiene che il predetto non meriti quel tipo di sanzione in quanto l’offesa profferita non era finalizzata a discriminare il direttore di gara. Occorre ricordare che la norma che ha introdotto la sanzione non inferiore a 10 gare per i comportamenti discriminatori vuole punire gravemente coloro che con la loro condotta intendano “discriminare” ovvero mortificare la dignità dell’altro fondandola su una sua ritenuta diversità (di genere, di razza, di religione, di provenienza geografica, fisica per citarne alcune). Nel caso di specie ciò non è avvenuto: l’offesa profferita non ha connotato negativamente una diversità del direttore di gara al fine di mortificarne la dignità in quanto il predetto (destinatario dell’ingiuria) non è portatore di alcuna diversità rispetto all’autore.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione inflitta a: squalifica per 3 gare Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

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