C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società USD CITTA’ DI COSSATO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 71 del 23/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara SSD CITTA’ DI BAVENO – USD CITTA’ DI COSSATO, disputata in data 18/02/2023, nell’ambito del Campionato Under 19 Reg. girone A

Reclamo della società USD CITTA’ DI COSSATO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 71 del 23/02/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara SSD CITTA’ DI BAVENO – USD CITTA’ DI COSSATO, disputata in data 18/02/2023, nell’ambito del Campionato Under 19 Reg. girone A

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 25/02/2023, la società USD CITTA’ DI COSSATO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina l’ammenda di € 72 200,00 alla società con la seguente motivazione: “Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori che insultavano l’arbitro con epiteti anche a sfondo razziale. Ammenda raddoppiata per tale motivo, ex art. 28 CGS”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede l’annullamento sostenendo che non corrisponde al vero quanto affermato nel referto arbitrale e che i propri sostenitori non abbiano pronunciato nel corso della gara alcun insulto razzista all’indirizzo del direttore di gara, al di fuori di un episodio consistente in un “battibecco tra l’arbitro vicino alla recinzione e uno spettatore, del quale non abbiamo percepito le motivazioni in quanto non vicino alla ns. posizione”. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che sin dall’inizio della gara il pubblico della squadra ospite era ostile nei confronti del direttore di gara, rivolgendo ad ogni azione insulti di vario genere, anche a sfondo razziale. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dai sostenitori della società reclamante e conforme a quanto disposto dall’art. 28 Codice di Giustizia Sportiva in tema di comportamenti discriminatori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società USD CITTA’ DI COSSATO e conferma l’ammenda inflitta alla società di € 200,00. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it