C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/03/2023 – Delibera – Reclami della U.S.D. JUVENTUS DOMO e della A.S.D. PRO EUREKA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 71 del 23.02.2023, con i quali veniva comminata, con riferimento alla U.S.D. JUVENTUS DOMO, la squalifica fino al 2.6.2023 al giocatore Pratini Marco e fino al 19.5.2023 al giocatore Di Lonardo Diego, con riferimento alla A.S.D. PRO EUREKA, l’inibizione fino al 23.6.2023 al dirigente Ungaro Giovanni, la squalifica fino al 21.4.2023 all’allenatore Isaia Fabio e le squalifiche fino al 2.6.2023 al giocatore Grosu Samuel Emanuel, fino al 19.5.2023 al giocatore Costa Luca, per cinque gare al giocatore Lamanna Gabriele nonchè l’ammenda di € 200,00 alla società (gara U.S.D. JUVENTUS DOMO/A.S.D. PRO EUREKA del 18.02.2023, valida per il Torneo Regionali Under 16 girone A)

Reclami della U.S.D. JUVENTUS DOMO e della A.S.D. PRO EUREKA avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 71 del 23.02.2023, con i quali veniva comminata, con riferimento alla U.S.D. JUVENTUS DOMO, la squalifica fino al 2.6.2023 al giocatore Pratini Marco e fino al 19.5.2023 al giocatore Di Lonardo Diego, con riferimento alla A.S.D. PRO EUREKA, l’inibizione fino al 23.6.2023 al dirigente Ungaro Giovanni, la squalifica fino al 21.4.2023 all’allenatore Isaia Fabio e le squalifiche fino al 2.6.2023 al giocatore Grosu Samuel Emanuel, fino al 19.5.2023 al giocatore Costa Luca, per cinque gare al giocatore Lamanna Gabriele nonchè l’ammenda di € 200,00 alla società (gara U.S.D. JUVENTUS DOMO/A.S.D. PRO EUREKA del 18.02.2023, valida per il Torneo Regionali Under 16 girone A)

Con due distinti reclami, la società Juventus Domo richiede una revisione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo ai propri giocatori Pratini Marco e Di Lonardo Diego, contestando le risultanze del rapporto arbitrale. Afferma la società ricorrente che i propri tesserati si erano limitati a difendersi dalle aggressioni dei giocatori della squadra avversaria ed in occasione dell’asserita rissa scoppiata al termina della gara avevano unicamente cercato di raggiugere gli spogliatoi tentando di evitare di ricevere spintoni e manate. Anche la società Pro Eureka ha reclamato ritenendo i provvedimenti disciplinari sproporzionati rispetto all’accaduto, contestando le risultanze del rapporto arbitrale e richiedendo ammettersi alcune deposizioni testimoniali offerte a sostegno delle proprie argomentazioni; relativamente al sig. Ungaro ed al sig. Isaia, adduceva che gli stessi non entravano in campo correndo insieme, ma si avvicinavano al direttore di gara camminando e rimanendo da soli, presumibilmente allontanando i propri giocatori senza in alcun modo aizzarli ed anzi contribuendo a smorzare i toni, senza compiere alcun gesto violento nei riguardi dell’arbitro. Con riferimento ai giocatori squalificati, la ricorrente affermava che agli stessi potevano essere addebitati unicamente degli assembramenti e qualche spinta, ma non certo il fatto di avere dato corso ad una rissa; con particolare riferimento al giocatore sig. Lamanna, la ricorrente adduceva che il 73 comportamento non corretto del medesimo era stato determinato da un precedente comportamento violento del giocatore avversario. Con riferimento infine all’entità dell’ammenda comminata, la Pro Eureka ne richiedeva una riduzione in considerazione del fatto che la stessa ha recentemente ricevuto dei premi disciplina per il comportamento delle proprie squadre. Risulta allegato dai ricorrenti un filmato riportante quanto accaduto al termine dell’incontro. Questa Corte Sportiva d’Appello, letti i ricorsi, dei quali per ragioni di economia di giudizio viene disposta la riunione, esaminata la documentazione ufficiale di gara, rilevato che la società Pro Eureka, che aveva chiesto di essere sentita, non è comparsa sebbene ritualmente convocata, presa visione del filmato allegato dalle ricorrenti e riportante i fatti avvenuti al termine dell’incontro e precisato che non si ritengono ammissibili le deposizioni testimoniali, esprime le seguenti considerazioni. Dall’esame del filmato allegato dalle ricorrenti, si evince che al termine dell’incontro si è effettivamente verificato un parapiglia che ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le quadre, i quali si spintonavano vicendevolmente, ma non pare che tale situazione fosse sfociata in una vera e propria rissa, non risultando commessi da parte di nessun giocatore gesti violenti quali pugni e/o calci ed essendosi la situazione risolta in tempi relativamente brevi con il rientro delle due quadre negli spogliatoi. Anche il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha precisato che il dirigente e l’allenatore della PRO EUREKA si erano avvicinati a lui camminando e non correndo e che il primo non aveva compiuto gesti violenti nei suoi confronti, limitandosi ad appoggiare le mani sulle sue spalle; l’arbitro ha altresì chiarito che il termine “rissa” era stato usato impropriamente, essendosi verificati soltanto una serie di capannelli tra i giocatori delle due squadre, che si erano spintonati e trattenuti vicendevolmente per le magliette. Se è così, la reale situazione risulta quindi nel complesso decisamente ridimensionata rispetto a quanto era stato descritto dal giudice sportivo e posto a base dei provvedimenti disciplinari emessi nell’immediatezza e senza supplementi di istruttoria; tenuto anche conto della giovane età dei giocatori coinvolti nei disordini verificatisi in occasione della gara, ad avviso di questa Corte Sportiva d’Appello tutte le sanzioni in questa sede impugnate devono essere ricondotte ad equità e meritano una congrua riduzione. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento dei reclami, così provvede:

RIDUCE

Al 31.3.2023 l’inibizione comminata al dirigente della A.S.D. Pro Eureka sig. Ungaro Giovanni

RIDUCE

Al 31.3.2023 la squalifica comminata all’ allenatore della A.S.D. Pro Eureka sig. Isaia Fabio

RIDUCE

A tre giornate la squalifica comminata ai giocatori della A.S.D. Pro Eureka sigg.ri Grosu Samuel Emanuel, Costa Luca e Lamanna Gabriele ed ai giocatori della U.S.D. Juventus Domo sigg.ri Pratini Marco e Di Lonardo Diego RIDUCE Ad € 150,00 l’ammenda comminata alla società A.S.D. Pro Eureka. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it