C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 23.02.2023 della delegazione provinciale di Vercelli, in relazione alla gara LG TRINO – CRESCENTINESE disputata in data 18.02.2023, Campionato Under 19 Provinciale Under 19

Ricorso della Società ASD CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 23.02.2023 della delegazione provinciale di Vercelli, in relazione alla gara LG TRINO - CRESCENTINESE disputata in data 18.02.2023, Campionato Under 19 Provinciale Under 19

Con ricorso inviato in data 28.02.2023, la ricorrente si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Molitierno Mattia con la squalifica fino al 23.08.2024 per condotta violenta e gravemente irrispettosa verso il direttore di gara, colpito ed insultato al termine della gara. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente evidenzia come la condotta del proprio tesserato sia da censurare in quanto “scorretta e maleducata” e di conseguenza porge le scuse anche per conto del tesserato. Nega la ricorrente tuttavia che il calciatore abbia posto in essere una condotta violenta ed irrispettosa e per tale motivo richiede un contenimento della sanzione. La ricostruzione dei fatti e le giustificazioni offerte nel ricorso non possono essere condivise. Il referto è chiaro, preciso ed inequivoco nel mettere a fuoco quanto accaduto ed a opera di chi. Ne emerge come l’identificazione del calciatore sia certa ed incontestabile. Così come la sequenza dei gesti compiuti verso il direttore di gara a dal medesimo colti direttamente. Né può ritenersi che il direttore di gara si sia confuso o possa aver travisato a fronte di una situazione di particolare concitazione e confusione. Nulla di tutto ciò emerge dal referto. Approfondimenti istruttori hanno portato a circostanziare meglio il gesto del Moliterni: costui si è avvicinato al direttore di gara da dietro attingendolo alla nuca. Non si è pertanto trattato di un colpo diretto al viso bensì di un contatto certamente meno aggressivo. Ciò premesso si devono portare alcune considerazioni al fine di comprendere se la sanzione sia proporzionata alla condotta. Nel referto non si riportano conseguenze lesive del gesto, come detto portato da tergo . Il gesto, indiscutibilmente grave e da censurare, appare pertanto isolato ed estemporaneo. Quanto al comportamento irriguardoso esso si è sostanziato in una singola espressione. Non vi sono stati strascichi tra i due nel tragitto verso gli spogliatoi. Il fatto in oggetto non ha dato il via ad alcuna altra situazione critica tra calciatori o tra calciatori ed arbitro L’estrema sintesi che caratterizza la descrizione dei fatti contenuta nel referto si sposa con una valutazione complessiva di gravità contenuta. La complessiva condotta, tanto del calciatore quanto della società che ha riconosciuto le condotte e formulato le scuse, consentono di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto accaduto in applicazione degli artt. 12 e 13 del CGS. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

la squalifica comminata al giocatore Molitierno Mattia indicando il termine finale al 31.12.2023. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

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