C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ACSD SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 75 del 09/03/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara POL. CARIGNANO – SALUZZO, disputata in data 04/03/2023 nell’ambito del Campionato Under 19 Regionale, girone C

Reclamo proposto dalla Società ACSD SALUZZO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 75 del 09/03/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla gara POL. CARIGNANO – SALUZZO, disputata in data 04/03/2023 nell’ambito del Campionato Under 19 Regionale, girone C

Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 12/03/2023, ritualmente preannunciato in data 09/03/2023, la Società ACSD SALUZZO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica fino al 09/06/2023 all’allenatore DAVIDE VIANZINO con la seguente motivazione “Per il comportamento ingiurioso e gravemente minaccioso tenuto a fine gara nei confronti dell’arbitro, giungendo fin dentro lo spogliatoio arbitrale e, dopo essere stato allontanato dai dirigenti della squadra, per aver cominciato a colpire la porta dello spogliatoio con calci e pugni”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne domanda l’annullamento, sostenendo che l’arbitro sarebbe incorso in uno scambio di persona, in quanto l’allenatore sig. Vianzino a fine gara si sarebbe allontanato senza essere coinvolto in alcun episodio di protesta; il comportamento descritto nel rapporto arbitrale sarebbe invece da imputare al sig. SERGIO BONNIN, dirigente accompagnatore della medesima squadra. Il ricorso appare fondato. Letto il referto arbitrale e sentito personalmente il direttore di gara, il quale ha ammesso l’errore dovuto alla concitazione del momento, questa Corte ritiene di accogliere le rimostranze della società reclamante, non ravvisando profili di responsabilità a carico dell’allenatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie il reclamo presentato dalla Società ACSD SALUZZO e, per l’effetto, annulla la squalifica inflitta all’allenatore DAVIDE VIANZINO. Si rinvia al Giudice Sportivo di primo grado per gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti del Sig. Sergio Bonnin. In ragione dell’accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

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