C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo del sig. RENNA Mario dirigente tesserato per la società S.S.D. CH4 SPORTING CLUB avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 71 del 23.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CH4 SPORTING CLUB – LISONDRIA disputata in data 18.02.2023, Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie D, Girone B.

Reclamo del sig. RENNA Mario dirigente tesserato per la società S.S.D. CH4 SPORTING CLUB avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 71 del 23.2.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CH4 SPORTING CLUB – LISONDRIA disputata in data 18.02.2023, Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie D, Girone B.

Con reclamo preannunciato il 25.2.2023 ed inviato in data 3.3.2023 dalla propria casella di posta elettronica certificata personale, il sig. RENNA, dirigente della S.S.D. CH4 SPORTING CLUB si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 23.8.2023 59 il calciatore IERVASI Danilo e per tre gare il calciatore GARGANO Nicola e chiede una rivalutazione di quanto accaduto. Tale reclamo, presentato personalmente da Dirigente non attinto da alcun provvedimento disciplinare e non dotato di poteri di firma, dunque, non autorizzato a rappresentare la Società CH4 SPORTING CLUB, reclamo, oltretutto, privo di sottoscrizione e privo di attestazione del pagamento della tassa di reclamo, va dichiarato inammissibile stante l’evidente violazione degli artt. 47 comma 2, 48 comma 2, 49 e 76 CGS. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello dichiara

INAMMISSIBILE

il presente reclamo. Dichiara il sig. RENNA Mario tenuto al pagamento della tassa di reclamo di € 65,00 (sessantacinque/00) che non risulta versata.

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