C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 avverso la deliberazione del Giudice Sportivo contenuta nel Comunicato Ufficiale n° 78 del 16.3.2023 in riferimento alla gara A.S.D. CIRIE’ CALCIO – A.C.D. LUCENTO disputata il 12.3.2023 – Campionato Under 15 Regionale- Girone B

Reclamo proposto da A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 avverso la deliberazione del Giudice Sportivo contenuta nel Comunicato Ufficiale n° 78 del 16.3.2023 in riferimento alla gara A.S.D. CIRIE’ CALCIO – A.C.D. LUCENTO disputata il 12.3.2023 - Campionato Under 15 Regionale- Girone B

L’A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946, in persona del Presidente Riccardo Savant Levet, ha presentato reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo di inflizione della sanzione della inibizione nei confronti del Presidente stesso signor SAVANT LEVET RICCARDO fino al 16.3.2024 “Per condotta violenta nei confronti del direttore di gara ai sensi dell'articolo 36, Commi 1 e 3 CGS. Identificatosi quale Presidente della società dapprima durante il secondo tempo, in più occasioni, minacciava il direttore di gara. Non pago, lo stesso, a fine gara, reiterava le minacce mostrando all'arbitro il pugno chiuso. Subito dopo si metteva testa a testa con lo stesso prendendolo per la giacchetta, strattonandolo e spingendolo. L’azione del dirigente non può che essere giudicata come atto intenzionale connotato da volontaria aggressività diretto a produrre una lesione personale, tanto che la condotta dell'aggressore si protraeva fino a che non veniva allontanato dall'allenatore e da un calciatore della propria squadra. Le successive scuse consentono di contenere la squalifica al minimo edittale”. Nel reclamo presentato, il Presidente afferma di avere unicamente richiesto delucidazioni al Direttore di gara, senza alcun atto violento, pur ammettendo di avere tenuto un comportamento connotato da eccessiva animosità; chiede pertanto la revoca o la rivalutazione della sanzione inflittagli. Preliminarmente la Corte rileva che il reclamo è stato presentato dal Presidente SAVANT LEVET RICCARDO quale legale rappresentante della società, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata, la carta intestata ed il timbro dell’ASD CIRIÈ CALCIO, circostanza che rende il ricorso inammissibile, in quanto il Presidente risultava inibito a svolgere ogni attività in nome e per conto della società in ragione della sanzione irrogatagli e dunque privo dei relativi poteri. Per completezza si rileva che, quand’anche si volesse ritenere il ricorso presentato in proprio dal signor SAVANT LEVET RICCARDO, lo stesso sarebbe comunque inammissibile per il mancato versamento del prescritto contributo al momento della sua presentazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 76 C.G.S. (soltanto le società possono infatti richiederne l’addebito sul conto campionato). Per quanto sopra la Corte

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo proposto in relazione all’inibizione inflitta al signor SAVANT LEVET RICCARDO fino al 16.3.2024. Dispone per l’effetto l’addebito alla società A.S.D. CIRIE’ CALCIO 1946 della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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