C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da USD VARZESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale Delegazione Prov. VCO n° 36 del 9.3.2023 in riferimento alla gara VARZESE – CIREGGIO disputata il 5.3.2023 – Campionato Under 15 Prov. Girone Un.

Reclamo proposto da USD VARZESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale Delegazione Prov. VCO n° 36 del 9.3.2023 in riferimento alla gara VARZESE – CIREGGIO disputata il 5.3.2023 - Campionato Under 15 Prov. Girone Un.

L’USD VARZESE ha presentato tempestivo reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di inflizione della sanzione dell’ammenda di € 150,00 nei confronti della società USD VARZESE “per avere inserito in distinta e consentito di accedere al campo nella gara in oggetto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale il signor STORNI Massimo, non avendone titolo in quanto inibito fino a tutto il 31.05.2023.” e di inflizione della sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2023 nei confronti del dirigente signor STORNI Massimo in quanto “ Trovandosi in inibizione fino al 31.05.2023, partecipava alla gara in oggetto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra non avendone titolo. Si commina pertanto una ulteriore inibizione.”(fino al 30.6.2023). La reclamante osserva che il dirigente inibito signor STORNI Massimo non ha in realtà partecipato alla gara e che l’inserimento del suo nominativo in distinta è dovuto a mero errore materiale, originato da un’operazione “copia – incolla” di una precedente distinta non opportunamente corretta, circostanza che risulterebbe dal fatto che altre correzioni, relative a calciatori assenti, sarebbero state invece effettuate a mano sullo stesso documento; chiede pertanto l’annullamento di entrambe le sanzioni. Il Collegio rileva preliminarmente la non impugnabilità della sanzione inflitta al dirigente signor STORNI Massimo in quanto l’art. 137, comma 3, lett. b) C.G.S. dichiara non impugnabili per i dirigenti i provvedimenti di inibizione “fino ad un mese”; nel caso di specie si tratta infatti di ulteriore provvedimento di inibizione di 30 giorni che si aggiunge a quello irrogato in precedenza fino a tutto il 31.5.2023. Quanto all’ammenda irrogata nei confronti della Società, il Collegio osserva che dalla documentazione in atti il signor STORNI Massimo risulta effettivamente inserito in distinta in qualità di Dirigente responsabile e pertanto il suo nominativo indicato tra le persone ammesse al recinto di gioco nonostante l’inibizione in atto; sussiste pertanto la responsabilità della società USD VARZESE, tenuta alla regolare compilazione dei documenti di gara, per il fatto ascritto e congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per quanto sopra la Corte

DICHIARA INAMMISSIBILE

 il reclamo proposto in relazione all’inibizione inflitta nei confronti del dirigente signor STORNI Massimo fino al 30.6.2023;

RESPINGE

il reclamo proposto in relazione all’ammenda di € 150,00 inflitta nei confronti della Società USD VARZESE, confermando la decisione del Giudice Sportivo. Dispone per l’effetto l’addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

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