C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della F.C. BLACK DEVILS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC della Delegazione Distrettuale di Pinerolo n. 23 del 9.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per dieci gare al giocatore GARZENA Matteo (gara Sporting Pinarol / Black Devils del 4.3.2023, valida per il campionato Amatori Provinciali)

Reclamo della F.C. BLACK DEVILS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC della Delegazione Distrettuale di Pinerolo n. 23 del 9.3.2023, con il quale veniva comminata la squalifica per dieci gare al giocatore GARZENA Matteo (gara Sporting Pinarol / Black Devils del 4.3.2023, valida per il campionato Amatori Provinciali)

Con il reclamo in oggetto, la società Black Devils richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio giocatore sig. Garzena Matteo, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed in particolare il fatto che il giocatore avesse profferito insulti di carattere discriminatorio nei confronti del direttore di gara. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco che il sig. Garzena, capitano della Black Devils, al momento in cui veniva espulso dal terreno di gioco per proteste, si avvicinava al direttore di gara con fare aggressivo, profferendo insulti, minacce ed una chiara frase di carattere discriminatorio dal contenuto razziale; inoltre, al termine della gara, il giocatore espulso si avvicinava nuovamente al direttore di gara richiedendogli di cancellare il provvedimento adottato e pretendendo le sue scuse. Non v’è dubbio pertanto che il comportamento del sig. Garzena giustifichi pienamente l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo, che risulta sin troppo benevola se si considera che il medesimo ricopriva la carica di capitano della propria squadra e che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo costituisce il minimo edittale per gli insulti di carattere discriminatorio. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il reclamo delle società F.C. BLACK DEVILS, con addebito alla ricorrente della relativa tassa.

 

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