C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 23/03/2023 – Delibera – Gara A.C.BOSCHESE A R.L. – MONCALVO CALCIO

Gara A.C.BOSCHESE A R.L. - MONCALVO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - ricevuto il ricorso presentato dalla S.S.D. A.C. BOSCHESE avverso la regolarità della partita disputata in data 12/03/2023 contro la ASD MONCALVO CALCIO sul campo della ricorrente, valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone H, s.s. 2022/2023, ricorso depositato ritualmente a mezzo PEC in data 13/03/2023 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria, preceduto da preannuncio inviato sempre a mezzo PEC al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ed alla consorella in data 13/03/2023; - letto il contenuto del ricorso, con il quale la S.S.D. A.C. BOSCHESE lamenta un presunto errore arbitrale, commesso al minuto 92 della partita e che avrebbe influito sul risultato della stessa: secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, infatti, l'arbitro avrebbe dapprima fischiato in favore della A.S.D. MONCALVO CALCIO un calcio di punizione diretto al limite dell'area di rigore ed avrebbe poi inspiegabilmente fischiato sempre in favore della Società ospite un calcio di rigore mentre era in corso l'esecuzione della punizione (terminata con il pallone oltre la traversa). La S.S.D. A.C. BOSCHESE dichiara, nel proprio atto, che l'arbitro avrebbe riferito al capitano Stefano Falciani e ad altri tesserati di aver visto un difensore della Boschese colpire un avversario con uno schiaffo in piena area di rigore (fallo sanzionato con il penalty) prima della battuta della punizione. Pertanto, conclude la ricorrente, il direttore di gara avrebbe commesso un errore tecnico concedendo il rigore per un contatto avvenuto a gioco fermo, mentre avrebbe dovuto al più sanzionare il difensore e far riprendere la partita con l'esecuzione del calcio di punizione già assegnato; - esaminate le controdeduzioni depositate dalla A.S.D. MONCALVO CALCIO, la quale contesta la ricostruzione avversaria e sostiene, per contro, che il fallo per il contatto in area sarebbe avvenuto dopo la battuta del calcio di punizione, e dunque con il pallone in gioco: pertanto, l'operato dell'arbitro sarebbe esente da errori. La Società resistente allega alla propria memoria anche un filmato relativo all'episodio contestato, filmato che questa Giudice non ha visionato né assunto a fondamento della propria decisione, non potendo accedere alla prova audiovisiva; - chiesti chiarimenti all'arbitro designato per la gara, Sig. Luca Berruti della Sezione di Casale Monferrato, egli ha specificato con un breve supplemento di rapporto che il contatto sanzionato con il calcio di rigore è stato commesso da un difensore della S.S.D. A.C. BOSCHESE dopo l'esecuzione della punizione e con il pallone ancora entro le linee del campo, quindi con palla in gioco. Inoltre, il Sig. Berruti dichiara di aver detto al capitano della Boschese di aver visto uno dei suoi difensori dare uno schiaffo all'avversario dopo la battuta della punizione, e non prima, come sostenuto dalla ricorrente; - ritenuto pertanto esente da errori l'operato del direttore di gara, tanto più che la Società ricorrente non ha mai negato il contatto falloso sanzionato con il calcio di rigore, e considerato che - in ogni caso - questa Giudice non può in alcun modo sindacare le decisioni disciplinari assunte dagli Ufficiali di gara;

DELIBERA

- di respingere il ricorso della S.S.D. A.C. BOSCHESE, in quanto infondato nel merito, omologando il risultato ottenuto in campo: A.C.BOSCHESE A R.L. - MONCALVO CALCIO 0-1 - di addebitare alla S.S.D. A.C. BOSCHESE l'importo del contributo per il procedimento, che non risulta essere stato versato.

 

 

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