C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: C.S. Bosa Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 98 del C.R. Sardegna LND del 28.02.2023 Gara: “San Teodoro-Porto Rotondo / Bosa” del 25.02.2023 Campionato: Eccellenza Regionale
Reclamo proposto da: C.S. Bosa Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 98 del C.R. Sardegna LND del 28.02.2023 Gara: “San Teodoro-Porto Rotondo / Bosa” del 25.02.2023 Campionato: Eccellenza Regionale
La società C.S. Bosa ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la squalifica per 3 gare effettive del giocatore Faye Ablaye per condotta violenta nei confronti di un dirigente della squadra avversaria perché, dopo essere stato colpito da questi con dei calci avrebbe reagito colpendolo a sua volta con diversi pugni. La società reclamante, nel proprio atto, ha chiesto la riduzione della squalifica del proprio tesserato, ritenendo la stessa eccessiva in relazione ai fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, ritiene che la condotta addebitata al giocatore Flaye Ablaye rientri nella previsione di cui all’art. 38 C.G.S., che sanziona il comportamento violento dei calciatori con una sanzione minima di tre giornate, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Con tutta evidenza, tra queste ultime rientra, altresì, la circostanza della particolare gravità della condotta, indicata nella seconda parte della disposizione testé citata, che sanziona il comportamento con una sanzione minima di cinque giornate: ipotesi aggravata alla quale può astrattamente ricondursi il caso di specie, per come descritto nel referto. Peraltro, nel caso specifico, può ritenersi ricorrere anche la circostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, c.g.s, e la stessa, ai sensi dell’art. 15 c.g.s. deve ritenersi prevalente rispetto alla aggravante della condotta di particolare gravità, data la aggressione subita, in contemporanea, da due dirigenti della squadra avversaria di casa, descritta dall’arbitro come avvenuta con calci e pugni. Per l’effetto, la sanzione di minima di tre giornate di squalifica deve essere ridotta a due giornate, in quanto, avuto riguardo alla situazione concreta, costituisce sanzione adeguata vista anche la «situazione di rissa generalizzata» descritta dal Direttore di gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore Faye Ablaye (Bosa) a due gare effettive. Dispone la restituzione del contributo.
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