C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 115 del 04/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto a titolo personale da: Cristian Dessì (tesserato per A.S.D. Castiadas 1973) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 109 del C.R. Sardegna LND del 23.03.2023 Gara: “Villamassargia – Castiadas” del 19.03.2023 Campionato: Promozione

Reclamo proposto a titolo personale da: Cristian Dessì (tesserato per A.S.D. Castiadas 1973) Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 109 del C.R. Sardegna LND del 23.03.2023 Gara: “Villamassargia - Castiadas” del 19.03.2023 Campionato: Promozione

La Società ASD CASTIADAS 1973, per sé e per conto dell'allenatore proprio tesserato, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la squalifica dell'allenatore Dessì Cristian per quattro gare effettive, per condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Il solo tesserato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato reclamo in cui ha chiesto la riduzione della squalifica, ritenendo la stessa eccessiva in relazione ai fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, rileva che nel caso concreto il reclamo sia evidentemente inammissibile, sotto due profili. In primo luogo, infatti, a fronte di un preannuncio presentato dalla Società “in nome proprio e nell'interesse del tesserato”, il successivo reclamo veniva presentato dal difensore all'uopo nominato dal solo Dessì Cristian, soggetto ben diverso da colui che aveva avviato la procedura. L'art. 76 comma I CGS, in proposito, prevede che “Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale”. La titolarità del diritto, pacificamente riconosciuta ad entrambi i soggetti, non può tuttavia comportare che la presentazione da parte di uno dei due rimetta in termini l'altra parte non preannunciante: il preannuncio da parte della società, in particolare, consentirebbe solo a quest'ultima di presentare il successivo reclamo. Va da sé che, da un lato, non essendo stato seguito da valido reclamo, il preavviso della Società Castiadas deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 76 comma III CGS. Per quanto riguarda invece il reclamo presentato dal difensore nell'interesse del Dessì, oltre a non essere stato preceduto dal preavviso di cui all'art. 76 comma II CGS, è evidente che comunque non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 76 comma III CGS: per stessa ammissione del reclamante, a fronte di una decisione pubblicata in data 23 marzo 2023 (CU n° 109), il preavviso puntualmente presentato il giorno successivo 24 marzo 2023 era riferibile alla sola Società. Il reclamo depositato per conto del tesserato veniva depositato solo in data 29 marzo 2023, quindi oltre il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione. Tale circostanza esime questa Corte dall'onere di decidere sul merito, come previsto espressamente dal CGS al citato art. 76 comma III CGS: “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.” e, comunque determina da sola l'inammissibilità dell'impugnazione. Per questi motivi, la Corte Territoriale d’Appello,

DELIBERA

di dichiarare il reclamo inammissibile, confermando la squalifica del tesserato Dessì Cristian per quattro gare effettive. Dispone l’incameramento del contributo. La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

 

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