C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 CSAT 25 del 21/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 101/A U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso squalifica fino al 30.09.2023 a carico del calciatore sig. Nobile Paolo; avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Acciarito Diego, Marletta Giuseppe e Paterniti Filippo; squalifica fino al 30.04.2023 dell’assistente arbitro sig. Lanzafame Luciano e inibizione fino al 20.03.2023 del dirigente sig. Giovanni Balsamo. Campionato Under 17 Girone “D” Gara: La Meridiana – Stella Nascente del 05.03.2023. C.U. n. 333 sgs 127 del 07.03.2023
Procedimento n. 101/A
U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso squalifica fino al 30.09.2023 a carico del calciatore sig. Nobile Paolo; avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori Acciarito Diego, Marletta Giuseppe e Paterniti Filippo; squalifica fino al 30.04.2023 dell’assistente arbitro sig. Lanzafame Luciano e inibizione fino al 20.03.2023 del dirigente sig. Giovanni Balsamo. Campionato Under 17 Girone “D” Gara: La Meridiana – Stella Nascente del 05.03.2023. C.U. n. 333 sgs 127 del 07.03.2023.
Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini la U.S.D. La Meridiana, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il calciatore Nobile Paolo ha avuto solo un comportamento scomposto nei confronti dell’arbitro mentre i calciatori Acciarito, Marletta e Paterniti non hanno mai accerchiato il direttore di gara né lo hanno mai insultato o minacciato. A tale fine vengono prodotti n.2 filmati che dovrebbero corroborare l’assunto difensivo della reclamante. All’udienza odierna è comparso mediante collegamento telematico il difensore della Società, giusta procura in atti, avendone quest’ultima fatto tempestiva richiesta, il quale ha insistito nei motivi di reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo reclamo proposto nei confronti del sig. Giovanni Balsamo perché la sanzione non è impugnabile essendo inferiore ad un mese. Parimenti inammissibile risulta il capo di reclamo relativo alla squalifica dell’assistente dell’arbitro sig. Luciano Lanzafame perché risulta pretermesso ogni motivo di impugnazione se non una generica dichiarazione di estraneità ai fatti. Infine, va dichiarata inammissibile la produzione dei video, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022) Tali video, peraltro, non offrono quelle garanzie tecniche e documentali previste dalla normativa federale sopra richiamata. Prima di passare all’esame delle squalifiche a carico dei calciatori giova ricordare che risulta estraneo al presente procedimento la parte del reclamo relativo al risultato gara in quanto al momento del deposito dello stesso il risultato era ancora sub iudice innanzi al GST. Dalla lettura del referto risulta che al 36’ del 2° t. è stato espulso il giocatore della Meridiana sig. Nobile Paolo perché profferiva una frase offensiva nei confronti del DDG seguita dal gesto delle corna. Nel medesimo frangente il predetto calciatore si avvicinava con fare aggressivo e minaccioso all’arbitro spingendolo con le mani all’altezza del petto continuando nel suo atteggiamento aggressivo e minaccioso ma i suoi compagni, intervenendo, lo trattenevano con forza e l’allontanavano ma ciò nonostante lo stesso continuava a profferire minacce all’indirizzo dell’arbitro dicendogli che lo avrebbe aspettato negli spogliatoi. Nel contempo entrava in campo un soggetto non iscritto in elenco che però veniva individuato dal DDG nella persona del sig. Giovanni Iuculano, anch’esso riferibile alla società La Meridiana, il quale assumeva un comportamento minaccioso. Allo stesso tempo, l’arbitro riferisce di essere stato accerchiato da diversi giocatori che lo minacciavano e spintonavano tra cui riconosceva il n.22 Acciariti Diego, il n.6 Paterniti Filippo e il n.3 Marletta Giuseppe per cui non essendo più nelle condizioni psicologiche di dirigere la gara la sospendeva al 38’ del 2°t. Nel dirigersi verso gli spogliatoi il sig. Luciano Lanzafame, che nell’occorso rivestiva la funzione di assistente arbitro, assumeva un comportamento minaccioso tentando di aggredire il DDG non riuscendo nell’intento perché trattenuto. Una volta raggiunto lo spogliatoio l’arbitro riferisce di avere convocato i dirigenti di entrambe le società per fare sottoscrivere il rapportino di fine gara ma il dirigente accompagnatore della Soc. La Meridiana, sig. Balsamo, si rifiutava di sottoscriverlo per cui, consegnati i documenti, lasciava l’impianto senza ulteriori incidenti. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili della benché minima riduzione ivi compresa quella irrogata al calciatore sig. Paolo Nobile il cui comportamento, così come descritto dal direttore di gara, non va ascritto ad una condotta violenta, così come codificata dal comma 1 dell’art. 35 C.G.S., non potendosi considerare la spinta al torace come un atto teso a produrre una lesione, né il certificato medico allegato al referto, come meglio si dirà infra, sia ricollegabile a quanto posto in essere dal Nobile. La Corte, infatti, non può esimersi dal valutare la continenza del referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro che risulta allegato al referto di gara. La prima anomalia riguarda l’orario in cui il direttore di gara si è presentato al pronto soccorso e più precisamente alle ore 15,09 del 5.3.2023 e cioè ben due ore dopo avere lasciato l’impianto sportivo dichiarando di accusare “algia all’addome” a causa di una aggressione. Ciò che lascia perplessi è che dal referto di gara non risulta che l’arbitro abbia subito una aggressione che lo abbia colpito all’addome avendo egli riferito solo di avere ricevuto una spinta al torace (impropriamente descritto come petto) cosa certamente ben diversa dall’addome, così come riferisce di generici spintoni senza indicare in alcun modo in quale parte del corpo li abbia ricevuti né riferisce di avere accusato dolori nell’immediatezza dei fatti. Inoltre, la sospensione della gara l’attribuisce, come riportato in referto, alle condizioni psicologiche in cui si è venuto a trovare a causa delle proteste e che erano tali da non consentirgli una serena direzione. Per cui, alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene di non potere utilizzare detto referto medico ai fini dell’aggravamento delle sanzioni perché il lamentato dolore all’addome non trova alcun riscontro nei fatti così come descritti dall’arbitro nel referto di gara che, come sopra detto, gode di fede privilegiata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 62,00), non versato.
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