C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 177 del 07/04/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CERBARA IN MERITO ALLA GARA PASSIGNANO – CERBARA, DISPUTATASI A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 18.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 50 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 23.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE BRACCALENTI ENRICO FINO AL 17.04.2023.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. CERBARA IN MERITO ALLA GARA PASSIGNANO - CERBARA, DISPUTATASI A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 18.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 50 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 23.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE BRACCALENTI ENRICO FINO AL 17.04.2023.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 06.04.2023,
LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte dichiara l’inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.137 comma 3 lett. b), in quanto riferito alla sanzione dell’inibizione fino ad un mese.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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