C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 08/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 38 2022/2023 della società U.S.D. SAMPIETRINA (matr. 921098). Gara di Under 19 2^ Fase Elite/A, 2^ giornata di Andata del 21.1.2023 LAZISE-SAMPIETRINA.

Reclamo n. 38 2022/2023 della società U.S.D. SAMPIETRINA (matr. 921098). Gara di Under 19 2^ Fase Elite/A, 2^ giornata di Andata del 21.1.2023 LAZISE-SAMPIETRINA.

La società SAMPIETRINA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Fabio Girardi, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Verona e pubblicato sul C.U. 41 del 25.1.2023: - Dal rapporto arbitrale è emerso che i tesserati della società Sampietrina hanno sfondato la vetrata della porta degli spogliatoi da essa occupati; si ritiene pertanto responsabile la medesima società dei danni tutti arrecati e al contestuale rimborso degli stessi a fronte di idonea documentazione giustificativa. In sede di appello alla Corte la società Sampietrina puntualizza che al loro arrivo l’allenatore provvedeva a segnalare che il vetro posto sopra la porta di ingresso agli spogliatoi era sprovvisto di guarnizione. Al rientro negli spogliatoi al termine della gara il vetro sarebbe scivolato colpendo tra l’altro un giocatore della Sampietrina, rimasto fortunatamente illeso. Il vetro sarebbe sceso dalla sua sede senza andare in frantumi, un evento pertanto accidentale e non certamente doloso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SAMPIETRINA; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara, il quale ha precisato che il manufatto posto sopra la porta dello spogliatoio occupato dalla Sampietrina non era propriamente una vetrata ma consisteva in materiale plastico trasparente opaco o similare (circostanza appurata al momento dell’appello dei calciatori ad inizio gara); dalle sue spiegazionirisulta inoltre che al momento dell’appello la porta nella sua interezza era integra. Dell’accaduto nulla sa né ha visto, se non quanto riferito da un dirigente del Lazise al termine della gara. Il Direttore di gara si è quindi limitato a fotografare la porta dall’esterno priva dell’asserita vetrata, senza svolgere ulteriori accertamenti. Gli elementi forniti dalla società Lazise e dall’Arbitro non consentono di addivenire ad una attribuzione di responsabilità in capo alla società Sampietrina, mancando la descrizione dell’evento, mancando altresì la fotografia della vetrata danneggiata nonché dichiarazioni di testimoni oculari. Difettando pertanto di prova certa dell’evento e del danno,

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene di non poter confermare la condanna generica del Giudice di prime cure e annulla pertanto il provvedimento a carico della società SAMPIETRINA di rimborso dei danni occorsi alla porta degli spogliatoi da questa occupati. La tassa reclamo non viene addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it