C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 08/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 41 2022/2023 della società U.S.D. CASTEL D’AZZANO (matr. 59311). Gara di Prima categoria/B, 3^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 CASTEL D’AZZANO-NOGARA CALCIO.

Reclamo n. 41 2022/2023 della società U.S.D. CASTEL D’AZZANO (matr. 59311). Gara di Prima categoria/B, 3^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 CASTEL D’AZZANO-NOGARA CALCIO.

La società CASTEL D’AZZANO, nella persona del suo rappresentante legale, sig.ra Nicoletta Braga, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 73 del 1.2.2023: - Squalifica sino al 27.2.2023 comminata al sig. Francesco Marafioti (allenatore). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l’art. 137 co. 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese;

delibera

di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società CASTEL D’AZZANO, stante l’inesistenza di una sanzione impugnabile. Dispone l’addebito della tassa reclamo (art. 48 CGS).

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