C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 08/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 44 2022/2023 della società A.S.D. ATLETICO BELLOMBRA (matr. 949623). Gara di Terza categoria/A, 3^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 ATLETICO BELLOMBRA-REAL PONTECCHIO.
Reclamo n. 44 2022/2023 della società A.S.D. ATLETICO BELLOMBRA (matr. 949623). Gara di Terza categoria/A, 3^ giornata di Ritorno del 29.1.2023 ATLETICO BELLOMBRA-REAL PONTECCHIO.
La società ATLETICO BELLOMBRA, nella persona del suo rappresentante legale, sig. Giovanni Moscatiello, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo e pubblicato sul C.U. 31 del 1.2.2023: - Inibizione a tutto il 13.2.2023 comminata al sig. Paolo Ruzzon (soggetto con doppio tesseramento di dirigente e calciatore) per aver preso parte alla gara in questione in qualità di allenatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l’art. 137 co. 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese;
delibera
di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società ATLETICO BELLOMBRA, stante l’inesistenza di una sanzione impugnabile. Dispone l’addebito della tassa reclamo (art. 48 CGS).
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