C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 43 2022/2023 della società U.S.D. PONTE DEI NORI (matr. 206198). Gara di Under 19 Provinciali/B, 1^ giornata di Ritorno del 28.1.2023 PONTE DEI NORI-REAL BROGLIANO.

Reclamo n. 43 2022/2023 della società U.S.D. PONTE DEI NORI (matr. 206198). Gara di Under 19 Provinciali/B, 1^ giornata di Ritorno del 28.1.2023 PONTE DEI NORI-REAL BROGLIANO.

La società PONTE DEI NORI, nella persona del suo rappresentante legale sig. Paolo Maule, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso iseguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza e pubblicati sul C.U. 33 del 1.2.2023: - sig. Tommaso Cracco, calciatore: n. 3 giornate di squalifica per condotta violenta verso altro calciatore (art. 38 CGS) e n. 2 giornate di squalifica per condotta ingiuriosa ne confronti dell’Arbitro (art. 36 co. 1 lett. a) CGS); - ammenda di Euro 80,00 per presenza a fine gara negli spogliatoi di persona non autorizzata che insultava l’Arbitro. Dal referto arbitrale si evince che al 48’ del secondo tempo veniva espulso il sig. Tommaso Cracco perché in azione di gioco colpiva volontariamente con un pugno allo stomaco un avversario, procurandogli un lieve dolore. Alla notifica dell’espulsione, il calciatore rivolgeva pesanti insulti all’Arbitro; al triplice fischio finale lo stesso giocatore entrava nel terreno di gioco e si rivolgeva in modo minaccioso all’Arbitro puntando il dito e offendendolo nuovamente. A fine gara, mentre l’Arbitro entrava negli spogliatoi, una persona non in distinta della società Ponte dei Nori si avvicinava al Direttore di gara e lo offendeva, arrivando fino alla porta del suo spogliatoio. In sede di appello alla Corte la società Ponte dei Nori respinge l’addebito, a carico del Cracco, del pugno sferrato all’avversario: sarebbe invece stato trattenuto per un braccio da quest’ultimo, con la conseguenza che entrambi sarebbero caduti a terra aggrovigliati; a quel punto il Cracco si sarebbe divincolato senza mettere in atto alcuna condotta violenta. La reclamante contesta altresì la condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro: alla notifica dell’espulsione, il Cracco sarebbe uscito dal terreno di gioco incredulo per il provvedimento che gli era stato appena comminato, fermandosi al di fuori del terreno di gioco, nei pressi del cancello che porta al campo. Al fischio finale, il Cracco sarebbe ingenuamente rientrato nel terreno di gioco per raggiungere i suoi compagni di squadra; il presidente della società a quel punto lo avrebbe richiamato ricordandogli che, stante l’espulsione, non sarebbe dovuto rientrare in campo. Il Cracco ne sarebbe quindi uscito senza offendere l’Arbitro, né puntargli il dito contro. Per quanto concerne la sanzione dell’ammenda, la reclamante dichiara che la persona non in distinta che si è avvicinata all’Arbitro sarebbe stato proprio il presidente della società, il quale sarebbe entrato negli spogliatoi per fare le sue rimostranze in merito al mancato accertarsi, da parte dell’Arbitro, delle condizioni di un atleta dopo uno scontro di gioco. Nega di aver proferito offese all’indirizzo del Direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società PONTE DEI NORI; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato integralmente il suo rapporto; considerato che il rapporto arbitrale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 co. 1 CGS); ritenuto pertanto che i fatti oggetto dell’odierno reclamo risultano del tutto comprovati; ritenuto altresì che le sanzioni oggetto di impugnazione comminate dal Giudice Sportivo risultano congrue rispetto ai fatti stessi;

PQM

Delibera di respingere il reclamo della società PONTE DEI NORI confermando i provvedimenti adottati dal Giudice di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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