C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 16/02/2023 – Delibera – Reclamo n. 45 2022/2023 della società U.S. ALBAREDORONCO A.S.D. (matr. 67736). Gara di Promozione/A, 4^ giornata di Ritorno del5.2.2023 CADIDAVID-ALBARONCO.
Reclamo n. 45 2022/2023 della società U.S. ALBAREDORONCO A.S.D. (matr. 67736). Gara di Promozione/A, 4^ giornata di Ritorno del5.2.2023 CADIDAVID-ALBARONCO.
La società ALBAREDORONCO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Christian Rigon, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 76 del 8.2.2023: - Non omologazione del risultato così come ottenuto sul campo (1-2); - Sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0; - Ammenda Euro 60,00; - Inibizione al sig. Alessandro PESCETTA (dirigente accompagnatore) al 20.2.2023; per aver effettuato al 38’ del secondo tempo un cambio che ha comportato l’assenza, da quel momento in poi, di un atleta nato dall’1.1.2004 in poi, in violazione della norma che prevede per il campionato di Promozione l’impiego di almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dall’1.1.2002 in poi; - 1 nato dall’1.1.2003 in poi; - 1 nato dall’1.1.2004 in poi (C.U. n. 1 del 6.7.2022 pag. 13). In sede di appello alla Corte la società Albaredoronco segnala che ad uscire al 38’ del secondo tempo sarebbe stato il n. 79 Bouih Anouar (2003) e non il n. 77 Pellizzari Alessio (2004), come riportato nel referto arbitrale. La reclamante conclude chiedendo alla Corte di annullare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo regionale e di convalidare il risultato conseguito sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società ALBAREDORONCO; esaminata la documentazione agli atti; interpellato il Direttore di gara, il quale ha inviato alla segreteria della Corte puntuale supplemento di rapporto nel quale ammetteva di aver commesso un errore materiale consistente nell’aver segnalato erroneamente la sostituzione al 38’ del secondo tempo nel referto e allegando allo stesso i foglietti delle sostituzioni; definita quindi la sostituzione al 38’ del secondo tempo del n. 79 Bouih Anouar (2003) con il n. 4 De Rossi Francesco (1998); accertato che tale precisazione da parte dell’Arbitro fa venir meno la motivazione della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, dal momento che i calciatori “fuori quota” partecipanti alla gara erano in numero regolare in conformità a quanto previsto dal regolamento in premessa citato;
PQM
delibera di accogliere il reclamo della società ALBAREDORONCO annullando le sanzioni inflitte in primo grado e convalidando il risultato conseguito sul campo. La tassa reclamo non viene addebitata.
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