C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 01/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 48 2022/2023 della società SSDARL PATAVIUM CADONEGHE (matr. 955131). Gara di Terza categoria/A, 5^ giornata di Ritorno del 12.2.2023 RAMON 1980-PATAVIUM CADONEGHE
Reclamo n. 48 2022/2023 della società SSDARL PATAVIUM CADONEGHE (matr. 955131). Gara di Terza categoria/A, 5^ giornata di Ritorno del 12.2.2023 RAMON 1980-PATAVIUM CADONEGHE
La società PATAVIUM CADONEGHE propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Padova e pubblicati sul C.U. 36 del 15.2.2023: - N. 4 giornate di squalifica comminate al calciatore Stefano Visentini: dopo aver insultato con parole e gesti una persona all’esterno del recinto di gioco, veniva espulso dal Direttore di gara che a sua volta riceveva gravi offese con espressioni volgari unite a bestemmie; - N. 3 giornate di squalifica comminate al calciatore Fabio Vettore: a fine gara pronunciava espressioni offensive e volgari verso il Direttore di gara, colpiva con pugni la porta dello spogliatoio e lo attendeva con atteggiamento minaccioso reiterando le offese. La reclamante motiva il ricorso in appello in quanto, a suo parere, entrambi i provvedimenti appaiono eccessivi: per quanto riguarda il Visentini, l’Arbitro avrebbe frainteso gesti e parole non rivolte a lui ma ad una persona esterna al recinto di gioco, proferite nel tentativo di riportare la calma tra il pubblico; il Vettore avrebbe invece atteso il Direttore di gara per chiedere spiegazioni in merito alla sua espulsione, seppur in un momento concitato. Conclude chiedendo alla Corte una riduzione delle giornate di squalifica per i due giocatori in questione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società PATAVIUM CADONEGHE; esaminata la documentazione agli atti; interpellato il Direttore di gara, ritenuta provata la violazione in atti e ritenuta congrua la violazione in atti; considerato che ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti;
PQM
delibera di respingere il reclamo presentato dalla società PATAVIUM CADONEGHE confermando i provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Padova. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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