C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 53 2022/2023 della società G.S. DUOMO (matr. 951398). Gara di Seconda categoria/I, 6^ giornata di Ritorno del 19.2.2023 MEDIO POLESINE 2018-DUOMO

Reclamo n. 53 2022/2023 della società G.S. DUOMO (matr. 951398). Gara di Seconda categoria/I, 6^ giornata di Ritorno del 19.2.2023 MEDIO POLESINE 2018-DUOMO

 La società DUOMO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Enrico CHIARION, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo e pubblicato sul C.U. 35 del 22.2.2023: - Calciatore CAPUZZO Cristian, squalifica per n. 5 gare effettive. Espulso per comportamento irriguardoso, all’atto del provvedimento si avvicinava minacciosamente all’Arbitro faccia a faccia arrivando a contatto con la fronte per alcuni secondi e accompagnava l’azione con ripetuti insulti e minacce. Anche dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, continuava a rivolgere offese e gesti di scherno all’indirizzo dell’Arbitro fino al termine della gara. La società, in sede di appello alla Corte, segnala che non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra giocatore e Direttore di gara. Conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società DUOMO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, in particolare anche in relazione al contatto “fronte contro fronte”; valutata nel complesso l’intera dinamica dell’azione, che non può mai dirsi trascesa in atto violento rimanendo comunque il comportamento minaccioso, ritenuta più congrua la sanzione del provvedimento di squalifica per n. 4 giornate;

PQM

delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società DUOMO riformando la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Rovigo e riducendo la squalifica a carico del calciatore CAPUZZO Cristian in n. 4 giornate. La tassa reclamo non viene addebitata.

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