C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 55 2022/2023 della società A.S. SAN PIETRO DI ROSA’ (matr. 780923). Gara di Seconda categoria/H, 6^ giornata di Ritorno del 19.2.2023 SAN PIETRO DI ROSA’-S. CROCE

Reclamo n. 55 2022/2023 della società A.S. SAN PIETRO DI ROSA’ (matr. 780923). Gara di Seconda categoria/H, 6^ giornata di Ritorno del 19.2.2023 SAN PIETRO DI ROSA’-S. CROCE

La società SAN PIETRO DI ROSA’, nella persona del suo rappresentante legale sig. Roberto PIOTTO, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Bassano del Grappa e pubblicato sul C.U. 45 del 22.2.2023: - N. 3 giornate di squalifica comminate al calciatore MASCOTTO Jacopo perché colpiva intenzionalmente con uno schiaffo al volto un giocatore avversario a gioco in svolgimento ma con palla lontana. La reclamante, in sede di Appello alla Corte, espone la dinamica dei fatti: strattonato dal giocatore avversario durante la corsa con palla al piede, il Mascotto avrebbe sbracciato nel tentativo di divincolarsi, colpendo lievemente l’avversario sul petto e non sul viso. Il giocatore del S. Croce sarebbe a quel punto caduto a terra portandosi le mani al volto, simulando un forte colpo al viso ricevuto dal Mascotto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SAN PIETRO DI ROSA’; esaminata la documentazione agli atti; interpellato il Direttore di gara, il quale conferma integralmente quanto riportato nel referto arbitrale ed in particolare che il colpo inferto dal calciatore Mascotto è stato volontariamente diretto al volto del giocatore avversario con palla lontana; ritenuta provata la violazione in atti e ritenuta congrua la sanzione comminata dal Giudice di prime cure; considerato che ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti;

PQM

 delibera di respingere il reclamo presentato dalla società SAN PIETRO DI ROSA’ confermando il provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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