C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 57 2022/2023 della società U.S.D. LAMPO 1945 (matr. 941030). Gara di Seconda categoria/G, 6^ giornata di Ritorno del 19.2.2023 PEDEZZI 1950-LAMPO 1945

Reclamo n. 57 2022/2023 della società U.S.D. LAMPO 1945 (matr. 941030). Gara di Seconda categoria/G, 6^ giornata di Ritorno del 19.2.2023 PEDEZZI 1950-LAMPO 1945

La società LAMPO 1945, per mezzo del suo difensore avv. Nicolò PETTENUZZO del foro di Padova, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa e pubblicati sul C.U. 45 del 22.2.2023: - N. 3 giornate di squalifica comminate al calciatore KASMI Arbi: per aver reagito con violenza fisica, alle spalle, contro un calciatore antagonista con il quale aveva avuto un contrasto di gioco, con l’aggravante della volontarietà della condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario ai sensi dell’art. 38 CGS; - N. 3 giornate di squalifica comminate all’allenatore ZANCAN Matteo per essere entrato nel terreno di gioco per protestare veementemente, vis a vis, contro una decisione arbitrale, bestemmiando e minacciando l’Arbitro di tirargli una testata e perfino di morte, con l’aggravante di aver agito con particolare impeto. L’avv. Pettenuzzo, in sede di appello alla Corte, afferma che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un’erronea lettura della dinamica del fallo di gioco. La spinta da dietro non sarebbe da interpretare come una reazione violenta ad un precedente contrasto, ma come il contrasto stesso, certamente non violento e inidoneo a giustificare una sanzione così afflittiva. Per quanto riguarda l’allenatore Zancan, è sì vero che ha fatto ingresso non autorizzato nel terreno di gioco e che ha contestato l’Arbitro faccia a faccia; sarebbero però da escludere le minacce e il linguaggio blasfemo. Conclude chiedendo alla Corte, sentito l’Arbitro, una riduzione delle giornate di squalifica per i due tesserati in questione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società LAMPO 1945; esaminata la documentazione agli atti; visto l’art. 137 co. 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese; interpellato il Direttore di gara, il quale ha escluso che la dinamica posta in essere dal calciatore KASMI Arbi fosse particolarmente violenta; venuta meno l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 38 CGS;

PQM

delibera di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società LAMPO 1945 riformando il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa e riducendo la squalifica al calciatore KASMI Arbi a n. 2 giornate. La tassa reclamo non viene addebitata.

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