C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 15/03/2023 – Delibera – Reclamo n. 52 2022/2023 della società A.S.D. COSMOS NOVE (matr. 917136). Gara di Calcio a 5 Serie C1/A, 8^ giornata di Ritorno del 17.2.2023 COSMOS NOVE – FUTSAL GODEGO

Reclamo n. 52 2022/2023 della società A.S.D. COSMOS NOVE (matr. 917136). Gara di Calcio a 5 Serie C1/A, 8^ giornata di Ritorno del 17.2.2023 COSMOS NOVE – FUTSAL GODEGO

La società COSMOS NOVE, nella persona del Vice Presidente facente funzioni sig. Giovanni BIDESE, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 55 del 22.2.2023 di Calcio a 5: - Ammenda di Euro 150,00 per reiterati insulti al Direttore di gara da parte di propri sostenitori e per avere consentito a un proprio dirigente, non in distinta, di accedere al terreno di gioco da dove insultava gli arbitri; - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 15.5.2023 comminata al sig. Piccoli Davide, presidente: riconosciuto dagli Arbitri ma qualificatosi come custode dell’impianto sportivo, offendeva e minacciava ripetutamente gli Arbitri, intimava loro di lasciare velocemente l’impianto sportivo, arrivando al punto di spingere uno degli Arbitri, senza alcun danno fisico, nel corridoio degli spogliatoi. L’impatto fisico veniva limitato per l’intervento del 2. Arbitro che lo allontanava. Continuava con offese e minacce, reiterando l’intimazione di lasciare l’impianto sportivo, alla quale ottemperavano; - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 20.3.2023 comminata al sig. Esposito Fortunato, dirigente (provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 137 co. 3 lett. b) CGS); - Inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.3.2023 comminata al sig. Pedron Eddj, dirigente (provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 137 co. 3 lett. b) CGS). La società, in sede di appello alla Corte, ammette la condotta animata da parte della tifoseria di casa dalla metà del secondo tempo. Specifica che per regolamento del Comune di Nove (Vi), il custode della palestra è il Presidente della società, sig. Davide Piccoli. Questi sarebbe intervenuto per accelerare lo sgombero degli spogliatoi, dato che l’orario di uscita dalla struttura (23:30) era scaduto e che di lì a poco avrebbe dovuto chiudere il palazzetto. Alle 23:45 gli Arbitri sarebbero usciti dallo spogliatoio e il Direttore di gara avrebbe voluto consegnare al sig. Piccoli i documenti, non accettati da quest’ultimo in quanto in quel momento il sig. Piccoli fungeva unicamente da custode. L’arbitro decideva allora di lasciarli sul davanzale della finestra, da cui sarebbero però caduti. Chinatosi per raccoglierli, nel rialzarsi il Piccoli avrebbe inavvertitamente urtato l’Arbitro, che a quel punto lo accusava di avergli messo le mani addosso. Subito il 2. Arbitro si sovrapponeva evitando il peggiorare delle cose. Conclude chiedendo, in via principale, di annullare le sanzioni inflitte e, in via subordinata, la riduzione delle stesse. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società COSMOS NOVE; esaminata la documentazione agli atti; sentiti personalmente entrambi gli Arbitri, preso atto del fatto che questi hanno integralmente confermato il rapporto di gara, considerato altresì che il rapporto di gara costituisce ai sensi dell’art. 61 co. 1 CGS piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati;

PQM

delibera di respingere il reclamo della società COSMOS NOVE e confermare i provvedimenti irrogati dal Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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